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Migranti: da identificazione a tutori, ecco le novità della legge sui minori soli

Migranti: da identificazione a tutori, ecco le novità della legge sui minori soli

Dopo anni di stallo, il ddl sui minori migranti non accompagnati è da oggi legge. Principio guida del sistema organico per accogliere e proteggere i minorenni stranieri non accompagnati che giungono sulle nostre coste, sempre in numero maggiore, è che “i bambini sono innanzitutto bambini a prescindere dal loro status di migranti o rifugiati”, ricorda Save the Children che a luglio del 2013 presentò il progetto riscuotendo da subito un’adesione trasversale in Parlamento. Il testo ha poi preso nome dalla prima firmataria, la deputata Pd Sandra Zampa.

Dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, ecco tutte le novità della nuova legge.

Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del ddl non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio,
assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.

Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori,  all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la ‘cartella sociale’ del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso.

Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di
‘tutori volontari’ disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.

Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della
nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno. Viene prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

Per la prima volta sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il ‘diritto all’ascolto’ nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano. Particolare attenzione
viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.

Redazione

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