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Mobbing immobiliare: minacce di sfratto e risarcimento dei danni

Il danno da mobbing immobiliare è una nuova categoria di illecito aquiliano, passibile di tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., a partire dalla importantissima sentenza della Cassazione civile sezione terza n. 5044 del 28 febbraio 2017.

Mobbing immobiliare, la nuova categoria di danno risarcibile

A seguito della convalida di uno sfratto per finita locazione, è stata presentata dall’ex inquilino nei confronti della Fondazione Enasarco domanda di risarcimento dei danni subiti a causa delle pratiche di c.d. “mobbing immobiliare” poste in essere dall’ex locatore ai danni del conduttore in costanza del contratto di locazione.

Dopo la mancata pronuncia e l’omessa presa di posizione sul punto da parte della Corte d’Appello capitolina, la questione è arrivata all’esame della Suprema Corte che ha espressamente riconosciuto il fenomeno del mobbing immobiliare dandone, per la prima volta con questa sentenza, una definizione ed una descrizione.

Il mobbing immobiliare consisterebbe nelle pressioni, anche illegali, dei proprietari di casa poste in essere “per cacciare gli inquilini” allo scopo di sfruttare meglio l’immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica. Nel caso concreto, secondo il ricorrente, il proprietario dell’appartamento da alcuni anni aveva intrapreso tutta una serie di azioni aventi l’unico scopo di risolvere il contratto di locazione, con il compimento di una serie di azioni giudiziarie nei confronti dell’inquilino, tutte infondate e temerarie tanto da essere sempre rigettate, così da costituire un’indebita e scorretta forma di pressione sul ricorrente, costretto a subire un pesante stato di stress in quanto sempre sotto perenne minaccia di sfratto per motivi ignoti, al solo scopo di “convincere” il conduttore a rilasciare l’immobile.

Sconfessando quanto affermato dalle corti territoriali, che ritenevano inammissibile la richiesta risarcitoria dei danni da mobbing immobiliare ex art. 2043 c.c ritenendo invece che doveva essere piuttosto esperita l’azione per il risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in relazione alle singole azioni giudiziarie subite, la Corte di Cassazione ha invece ritenuto il danno risarcibile ex se in base alla regola ordinaria della responsabilità extracontrattuale delineando una responsabilità da mobbing immobiliare in capo all’ex locatore.

Per la Corte si avrebbe mobbing immobiliare in quanto il danno si è verificato in conseguenza di una protratta condotta illecita di molestia e pressione e non meramente nell’avvio dei singoli procedimenti giudiziari. Il nuovo illecito configurato sarebbe un illecito realizzato, unitariamente e gradatamente, mediante una sequenza continuativa, ancorché perpetrata in un ampio lasso temporale, di pressione giudiziaria, con una pluralità di condotte moleste e discriminanti non considerate singolarmente bensì nella loro intrinseca connessione.

Martina Scarabotta

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