E’ infortunio sul lavoro la morte dal lavoratore dovuta ad una puntura d’insetto mentre è in ambito lavorativo: l’azienda datrice di lavoro, pur essendo esente da colpe e responsabilità, vedrà aumentare il premio assicurativo dovuto all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 3 aprile 2017 n. 8597 ha riconosciuto la legittimità dell’aumento del premio assicurativo dovuto all’Inail per l’anno successivo a quello in cui si era verificato simile infortunio mortale causato dalla puntura di un insetto che aveva ucciso per shock anafilattico un lavoratore dipendente della ditta.
Nello specifico, nell’agosto del 2006 un lavoratore alle dipendenze di un’azienda di cantieri stradali del nord Italia, mentre era alla guida di un’autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte. A seguito dell’infortunio, l’Inail con comunicò alla società datrice di lavoro l’aumento del tasso di premio applicabile a partire dall’anno successivo all’infortunio.
La Corte d’Appello di Torino, con pronuncia confermata dalla Corte di Cassazione, ha statuito che l’evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell’imprenditore, non esclude l’occasione di lavoro essendo l’infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall’istituto assicuratore.
Secondo il datore di lavoro-ricorrente, l’occasione di lavoro sussiste solo quando l’attività lavorativa esponga il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità dei cittadini o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attività, e non essendo per contro sufficiente che l’infortunio avvenga in luogo o nel tempo di lavoro.
Nel caso concreto, l’infortunio mortale non era dipeso da colpa del datore di lavoro ma dal caso fortuito, in quanto il rischio di essere punti da un insetto incombe su chiunque si trovi in un qualsiasi ambiente. Il ricorso però è stato rigettato.
Per la normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro” e quindi non solo quelli riconducibili al rischio “tipico” della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito, compresi quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto.
Nel calcolo del premio assicurativo Inail, quindi, devono essere considerati tutti gli oneri a carico dell’ente assicuratore, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto sussistente l’occasione di lavoro, sottolineando come l’evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si sia verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto.
Martina Scarabotta