Motivazione per relationem, nullo il sequestro se il GIP copia e incolla dal PM.
Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 7975/2017.
Quando si parla di motivazione per relationem si fa riferimento alla motivazione di un provvedimento che richiama integralmente il contenuto di atti diversi. Tale tecnica redattiva, secondo la giurisprudenza della Corte, è ammissibile sempre che, però, la motivazione, in definitiva, non risulti meramente apparente e, cioè, di fatto, non si limiti ad un copia e incolla degli atti richiamati senza dare conto del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire ad una certa decisione.
Ebbene, nel caso di specie, veniva emesso un provvedimento di sequestro preventivo per dei reati tributari nei confronti di un soggetto, per un importo pari all’ammontare dell’imposta dallo stesso presuntivamente evasa.
Tuttavia, secondo il ricorrente, il GIP, nella redazione del provvedimento aveva effettuato, in effetti, un richiamo, con la tecnica del copia incolla, che sarebbe consistito nella pedissequa trasposizione dell’intera richiesta del PM, nonché di una prima ordinanza cautelare, resa da altro giudice dichiaratosi incompetente, senza operare alcun tipo di valutazione personale.
Motivazione per relationem e copia e incolla: quali limiti.
Con la sentenza di che trattasi, la Corte di Cassazione ha operato alcune precisazioni. In primo luogo, ha puntualizzato che è legittimo il richiamo per relationem anche nei confronti del provvedimento emesso dal giudice incompetente che ha applicato la misura originaria. Ciò, sempre che la motivazione risulti coerente alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento. Non deve trattarsi cioè di un richiamo “di comodo”. In secondo luogo, condividendo l’orientamento che ritiene legittima l’ordinanza redatta con la tecnica del copia incolla, ha precisato che, nondimeno, l’atto è nullo se dallo stesso non si ricavi il ragionamento e, comunque, l’apprezzamento discrezionale che abbia portato il giudicante ad una certa decisione.
In assenza, dunque, di tale contenuto giustificativo a supporto, eventualmente dei richiami operati, il provvedimento non può che ritenersi illegittimo e pertanto annullabile, con la conseguente restituzione, come nel caso di specie, di quanto posto in sequestro.
Laura Piras