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Nek, legittimo l’uso del nome d’arte

download  Filippo Neviani potrà continuare ad utilizzare lo pseudonimo con cui è arrivato a farsi conoscere dal grande pubblico.

Così ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 18956 del 31 luglio, mettendo fine alla causa intentata da un ex componente del gruppo per inibire l’uso del nome d’arte al cantautore.

Originariamente, infatti, il nome “Nek” designava l’intero gruppo di cui Neviani faceva parte come cantante e bassista.

Con la prima sentenza, il tribunale di Modena ha rigettato la domanda dell’ex componente osservando che “lo pseudonimo è tutelabile se corrispondente ad un uso effettivo ed attuale”, mentre “da tempo non esiste piu’ un’entita’ collettiva denominata ‘Nek”.

Oltretutto, i contratti sottoscritti dalla band originaria nel 1991 erano rimasti ineseguiti e la fuoriuscita di Neviani dal gruppo aveva “determinato l’impossibilita’ della prosecuzione dell’attivita’ artistica del gruppo medesimo”.

La sottoscrizione, da parte di Neviani, di un contratto da solista (avvenuta immediatamente dopo) aveva fatto sì che il mandato rilasciato dal gruppo si sciogliesse di diritto. Per i tre dischi «Nek», «In te» e «Calore umano» fu, infatti, stipulato un contratto esclusivamente tra  Neviani ed il procuratore.

Alla stesse conclusioni del Tribunale di Modena è poi addivenuta la Corte d’Appello di Bologna, la quale, con sentenza del 2014, ha evidenziato come lo pseudonimo “Nek” sia ormai  noto al pubblico come nome d’arte riferibile in via esclusiva a Neviani.

Contro tale decisione l’ex componente del gruppo originario ha presentato, quindi, ricorso in Cassazione, argomentando che Neviani non avrebbe potuto utilizzare lo pseudonimo “Nek” senza il consenso degli altri componenti, pena l’usurpazione della denominazione artistica del gruppo musicale. Lo stesso ha, inoltre, richiesto il versamento delle royalties maturate, avendo la band agito contrattualmente come “unica entità”. Richiesta resa appunto inesigibile dall’avvenuto scioglimento del gruppo e dalla sottoscrizione di un diverso contratto come solista da parte del cantautore modenese.

La Corte di Cassazione ha, infatti, definitivamente rigettato il ricorso, sottolineando come l’uso dello pseudonimo “Nek” da parte del gruppo musicale manchi di attualità ed effettività (essendo stata sciolta la band nel 1991) fatto di per sè impeditivo della tutela richiesta.

Mentre il diritto al nome è disciplinato dagli artt. 6 e 7 c. c., il diritto all’indicazione del nome trova tutela nell’art. 83 L.D.A. e rappresenta un aspetto del più generale “diritto alla notorietà”.

Con l’indicazione del proprio nome o pseudonimo sul disco l’artista manifesta allo stesso tempo il diritto alla paternità dell’opera.

Una sentenza, quindi, che conferma la legittimità dell’utilizzo dello pseudonimo “Nek” esclusivamente in capo al cantautore Filippo Neviani.

 

Maria C. Cucuzza

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