Si dice che il cane sia il migliore amico dell’uomo e, in effetti, piccolo o grosso che sia, spesso si rivela un compagno inseparabile. Per qualcuno, poi, la tentazione di accarezzare tutti i cani che incontrano è quasi irresistibile, spesso sottovalutando le raccomandazioni dei proprietari che invitano a non toccarli, o ai cartelli che intimano “Attenti al cane”.
Tuttavia, come si sa che se si gioca con il fuoco il rischio è quello di bruciarsi, così si dovrebbe sapere, o quanto meno prevedere, che allungare la mano nel recinto in cui si trova il cane può avere come conseguenza l’essere morsi …
Nessun risarcimento per la vittima che ha “concorso” al morso
Per il Tribunale di Ascoli Piceno, infatti, la condotta della vittima, entrata volontariamente in contatto con il cane, può escludere “la responsabilità ex art. 2052 c.c. perché comunque caratterizzata da imprudenza del X nell’avvicinarsi, senza alcuna reale necessità, ad un animale a lui sconosciuto che stava oltre tutto manifestando, abbaiando, segni di nervosismo aggressivo contro il visitatore”.
La norma di riferimento sarebbe infatti l’art. 2052 c.c. che prevede una vera e propria responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell’animale che abbia cagionato danni a terzi, a meno che il proprietario dia prova del caso fortuito che potrà essere costituito anche dal fatto colposo del danneggiato.
Ebbene, nel caso in esame, il proprietario ha provato il fatto che “ al momento dell’evento il cane si trovava all’interno del recinto realizzato con barre di ferro e un cancello sul quale era apposto un cartello con la scritta attenti al cane”, deducendo che l’aggressione poteva verificarsi solo ove l’infortunato avesse messo la mano all’interno del cancello.
E secondo il Tribunale tale circostanza sarebbe stata comprovata anche dal fatto che il morso era stato inferto al terzo dito della mano destra, mentre trattandosi di un cane di taglia piccola ci si sarebbe aspettati un’aggressione agli arti inferiori. Invero per il Giudice di primo grado, “la ferita alla mano si spiega con l’avvicinamento della vittima all’animale, che era al di là del recinto in ferro”.
Questo ragionamento ha portato il Tribunale a rigettare la domanda di risarcimento avanzata dall’attore, nonché a determinare la fine di un mantra: can che abbaia non morde!
Per cui, per quanto carini, socievoli e amichevoli possano sembrare, ricordatevi sempre che invadere il territorio dell’amico a quattro zampe, quando non è lui ad invitarvi, non è opportuno … perché anche lui potrebbe ricorrere alla “legittima difesa”!
Iolanda Giannola