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Niente daspo se la condotta contestata è stata commessa al di fuori di manifestazioni sportive

 

La storia insegna, o dovrebbe insegnare, ciò che è buono da ciò che dovrebbe essere radicalmente scartato, come si fa con i rifiuti, quelli da non riciclare. L’essere umano, però, della storia non sempre se ne è servito nel rispetto dei più legittimi crismi della moralità, sfociando, spesso, negli orridi eccessi dell’inaccettabile senso del disgusto. Anche questo, purtroppo, ci ha insegnato e ci insegna la storia.

E’infatti, giusto per confermare quanto appena detto, di qualche settimana fa, la assurda storia accaduta a Roma, dove alcuni tifosi della Lazio hanno lasciato, nella curva Sud dello Stadio Olimpico dopo la partita contro il Cagliari, alcuni adesivi, ritraenti l’immagine di Anna Frank con la maglia della Roma e scritte antisemite di ogni tipo come “romanista ebreo, scatenando prima la polemica e poi la protesta della stessa comunità ebraica, oltre all’indagine aperta dalla FIGC.
Per i fatti di Brescia, invece, si riaprono le porte dello stadio per i tre tifosi accusati di aver aggredito con frasi e slogan razzisti un affollatissimo corteo di pakistani durante una manifestazione religiosa. È durato, quindi, meno di dieci mesi il divieto di accedere alle manifestazioni sportive disposto a inizio anno dal questore di Brescia e convalidato dal tribunale. Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50928/17, ha annullato e dichiarato senza efficacia i provvedimenti emessi dal Questore di Brescia, relativamente all’obbligo di presentazione.
In quell’occasione, dove a quanto pare la storia che dovrebbe sempre insegnare qualcosa, è stata addirittura interpretata al contrario, quattro ultras della curva nord del Brescia, avevano accolto all’uscita da un pub, col saluto nazista e dito medio, al grido ossessivo di «botte, botte, botte», il passaggio in città di un corteo di oltre 5000 persone appartenenti alla comunità pakistana.
Successivamente il questore con proprio provvedimento inibiva ai facinorosi l’accesso a tutti gli stadi e gli impianti sportivi sul territorio nazionale, per cinque anni.
Introdotto in Italia per contrastare la violenza negli stadi (la scelta maturò dopo la strage dell’Heysel nel 1985), il Daspo, ricorda la Suprema Corte, scatta soltanto se l’area delle violenze commesse dai tifosi è circoscritta all’interno di una manifestazione sportiva. Si tratta, chiariscono i giudici, di tutte quelle competizioni previste dalle federazioni sportive, dagli enti e dalle organizzazioni riconosciute dal Comitato olimpico.
I giudici di p.zza Cavour, infine, giustificano la propria decisione, più rigorosa e maggiormente aderente al significato letterale della norma perché fortemente limitativa del diritto di circolare liberamente al soggetto cui viene applicata, chiamando in causa una sentenza analoga del 2011, in cui il Daspo decadde, nonostante il teatro delle violenze fosse strettamente attinente al mondo calcistico (si trattava di un circolo in cui si festeggiava la fondazione di una nuova società).
Insomma, nonostante tutto, c’è ancora chi da questo orrendo pezzo di storia, non è riuscito (o forse non potrebbe) a possedere la capacità di discernere ciò che giusto dal riprovevole senso della ripugnanza.

Mariano Fergola

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