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No al diniego automatico di permessi premio per il detenuto al 41-bis

No al diniego automatico di permessi premio per il detenuto al 41-bis.

Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 9660/2017.

La mera sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario, il c.d. carcere duro, non è parametro che da solo può essere utilizzato per negare al detenuto la fruizione di permessi premio. È questo il principio affermato dalla Corte con la sentenza in oggetto.

Il permesso premio, invero, è un beneficio che viene concesso ai detenuti che hanno tenuto regolare condotta penitenziaria e che non risultano “socialmente pericolosi”. Tuttavia, la concessione è, comunque, frutto di una valutazione prettamente discrezionale del giudice.

Nel caso di specie, il Tribunale, in applicazione di siffatto disposto, negava il beneficio in ragione del “curriculum” criminale del reo, ritenendolo socialmente pericoloso stante l’attualità e persistenza dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata. Tale circostanza, tuttavia, era strettamente ed unicamente legata, secondo il giudice, alla operatività della sottoposizione del condannato al regime di “carcere duro”. In buona sostanza, un cane che si morde la coda. Un automatismo ingiustificato secondo cui il regime carcerario in atto applicato costituisce il “segnalatore” del grado di pericolosità sociale del condannato, con la conseguente inapplicabilità di benefici, in totale assenza di ulteriori approfondimenti.

La Corte, però, dice no agli automatismi.

Infatti, per la concessione di benefici quali l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, interviene l’art. 4-bis O.P., che prevede presupposti sia di natura soggettiva (quali la posizione di collaboratore di giustizia, ad esempio), che di natura oggettiva (quali la tipologia di reato commesso e per il quale si sta scontando la pena).

Ci sono, infatti, reati c.d. ostativi (comma 1) per i quali, a prescindere dal tipo di regime carcerario cui è sottoposto il condannato, non possono essere concessi i benefici suddetti, a meno di non essere collaboratori di giustizia. L’errore del giudice di merito, secondo la Corte, è consistito quindi proprio nel non aver verificato (dato che non se ne da atto nel provvedimento impugnato) se la pena per i reati ostativi fosse stata interamente espiata.

Ed allora, la concessione di permessi premio non può essere esclusa a priori per i condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis O.P., senza ulteriori accertamenti relativi anche alla tipologia di reato per cui si sconta la pena. In definitiva, tale esclusione si ha solo se il condannato sia ristretto per uno dei delitti ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, O.P..

Laura Piras

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