La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25528 del 2016 nega l’assegno di mantenimento all’ex coniuge neo convivente, anche se “l’altro” sembra essere disoccupato.
E’ sempre più robusto l’orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che pone in rapporto alla “nuova” vita degli ex coniugi il versamento eventuale dell’assegno di mantenimento o divorzile.
In particolare, nel caso in esame, la Corte di Cassazione inserisce un nuovo tassello nella ricostruzione dei presupposti che fanno venir meno l’obbligo al mantenimento a seguito della rottura del rapporto di coniugio. Riprende, infatti, la Corte il noto principio di diritto enunciato dalla stessa – Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015 – secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Ed invero la costituzione di una famiglia di fatto – che trova la sua legittimazione costituzionale nell’alveo dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – si traduce inevitabilmente in una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’ex coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo di mantenimento.
Dunque, l’inizio di un nuovo percorso familiare con un diverso compagno fa perdere il diritto a percepire il mantenimento e ciò deve prescindere dalle sorti della relazione, ed in particolare, dalla circostanza che il rapporto – ancorchè stabile – si è interrotto.
Non può dunque configurarsi una sorta di “riespansione” del diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, a seguito della rottura della relazione di fatto neo-instaurata con un altro compagno.
Ancora, va precisato che la relazione di fatto stabile e duratura, che fa perdere all’ex coniuge il diritto a ricevere il mantenimento, prescinde dalla situazione reddituale del nuovo compagno, o dalla sua capacità lavorativa.
In altri termini, non può certo essere accordato un mantenimento poiché anche se il nuovo compagno risulta privo di occupazione.
In particolare, l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto – spiega la Corte di legittimità – rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Virginia Dentici