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Non esistono “cause vinte”, l’avvocato non può lavorare gratis

Quante volte abbiamo sentito avvocati lamentarsi del proprio reddito professionale, dei clienti che non pagano, di liquidazione irrisorie e di spese attinenti la professione sempre più alte?

Quante volte abbiamo detto che il compenso deve essere corretto in riferimento ai parametri esistenti e adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione?

Quante volte? Eppure, quante volte, pur di ottenere un incarico, è l’avvocato stesso a promuoversi gratis …

Non esistono “cause vinte”, l’avvocato non può lavorare gratis: il fatto

Il Comune X, al fine di affidare il servizio di propria rappresentanza legale nel procedimento giurisdizionale di recupero di un credito vantato nei confronti di una società, avviava una procedura negoziata, svolta per via telematica, con criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso.

Al termine del procedura, il servizio era affidato allo Studio Legale Y, e un altro legale, che aveva presentato offerta – più bassa – nella procedura, proponeva ricorso al competente TAR, con domanda di sospensiva che veniva respinta.

Costituiti in giudizio il Comune e lo Studio Legale Y, concludevano per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

Ebbene, per la IV sezione del TAR Lombardia, espressasi con sentenza 19 aprile 2017 n. 902, il gravame è infondato.

Non esistono “cause vinte”, l’Avvocato non può lavorare gratis: la pronuncia del TAR

Partendo dalla circostanza per la quale il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, il TAR conviene con l’esponente che lo stesso offriva il corrispettivo più basso, ammontante ad € 550,00. Tuttavia evidenziava come, l’esiguità della somma era tale da determinare addirittura la richiesta di chiarimenti da parte del responsabile del procedimento, che invitava il professionista a dettagliare l’offerta.

Alla citata richiesta di chiarimenti, il ricorrente rispondeva manifestando la propria intenzione di procedere al recupero del credito avvalendosi del procedimento sommario di cognizione, e quanto alla somma indicata specificando che la stessa corrispondeva soltanto alle spese “vive” dell’attività giurisdizionale, in quanto il vero e proprio compenso professionale sarebbe stato costituito dal compenso liquidato dal giudice a proprio favore e posto a carico della parte soccombente, vista la “certezza della vittoria processuale pronosticata”. Di contro in caso di soccombenza, avrebbe lavorato gratis…

Non esistono “cause vinte”, l’Avvocato non può lavorare gratis. Inammissibile l’offerta gratuita

spese
spese

Ebbene per il TAR , non può ritenersi legittima un’offerta formulata nel presupposto della certezza della vittoria processuale e della conseguente liquidazione a proprio favore delle spese di lite, in quanto “Non vi è chi non veda come l’offerta del ricorrente appaia inammissibile ed indeterminata nel proprio contenuto e quindi non suscettibile di positiva valutazione ed accoglimento da parte della stazione appaltante”.

Due sono, infatti, i dati di comune esperienza per ogni operatore del diritto:

  1. ogni azione giurisdizionale reca in sé inevitabilmente un margine più o meno ampio di incertezza;
  2. l’esito eventualmente vittorioso della lite non implica la liquidazione delle spese a vantaggio del difensore bensì del suo assistito e sempre che il giudice non decida in ogni modo per la compensazione delle spese.

Ciò determina l’indeterminatezza dell’offerta dell’esponente, che, oltretutto, sarebbe anche condizionata all’evento futuro ed incerto, costituito dalla liquidazione giudiziale in caso di successo processuale. Se infatti ciò non accadesse, l’offerta del ricorrente finirebbe per essere un’offerta pari a zero e pertanto di dubbia legittimità in quanto “non si rinvengono nel caso di specie ragioni peculiari per le quali la prestazione del professionista intellettuale debba essere di fatto gratuita”. Senza considerare che un’offerta a compenso zero sarebbe in evidente contrasto con la previsione normativa dell’art. 2 DM 55/2014 che prevede che il compenso sia “proporzionato all’importanza dell’opera”, concetto, evidentemente, ancora non chiaro …

Iolanda Giannola

 

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