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Il fatto non è più previsto dalla legge come reato, le S.U. si pronunciano sui capi relativi agli interessi civili

Il fatto non è più previsto dalla legge come reato, le S.U. si pronunciano sui capi relativi agli interessi civili.

Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 46688/2016.

Nel mese di gennaio di quest’anno sono stati approvati due nuovi decreti legislativi, i numeri 7 e 8, che hanno, rispettivamente, previsto la abrogazione e la depenalizzazione di diverse fattispecie delittuose, delegandone la punibilità, in termini di sanzione amministrativa e di “sanzione civile”, dinanzi a giurisdizioni altre rispetto a quella penale.

Questo ha comportato che, venendo meno il reato e, conseguentemente, la responsabilità penale dell’imputato, si ponesse il problema, nei procedimenti in cui è stata già pronunciata una sentenza di condanna, della sorte delle statuizioni civili. Tale circostanza ha creato non pochi dubbi e contrapposizioni in seno alla giurisprudenza di legittimità, che ha preso, infatti, già nell’arco di pochi mesi, decisioni contrastanti.

Ed allora, in caso di sentenza di condanna ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili?

Il giudice penale decide anche sulle statuizioni civili.

Un primo orientamento ritiene che il giudice penale investito dell’impugnazione della parte civile possa decidere relativamente agli effetti civili. Tale conclusione varrebbe, peraltro, sia per le ipotesi di cui al decreto n. 8/16 posto che, l’art. 9, comma 3, dello stesso decreto prevede espressamente tale circostanza, sia per quelle di cui al decreto n. 7/16 per le quali, invece, non si rinviene una esplicita previsione in tal senso.

Secondo tale filone giurisprudenziale, infatti, tra i reati oggetto del decreto di abrogazione e quelli del decreto di depenalizzazione non vi è alcuna differenza ontologica che possa giustificare un diverso trattamento con riguardo alla sorte dei capi civili. Peraltro, dall’interpretazione dell’art. 12, comma 1 (norma transitoria) e dell’art. 3, del D. Lgs. n. 7/2016, in cui si prevede l’assoggettamento del reo ad una sanzione civile, in aggiunta al risarcimento e alle restituzioni, si ricaverebbe che è contemplato in via transitoria il potere del giudice dell’impugnazione di decidere sui capi civili.

Nessuna valutazione dei capi civili se il fatto non costituisce più reato.

Un secondo orientamento, invece, osserva che l’art. 9, comma 3, D. Lgs. n. 8/16 non possa trovare applicazione in materia di abrogazione così come disposta dal diverso D. Lgs. n. 7/2016, dato che si tratterebbe di applicazione analogica di una norma eccezionale, come tale vietata dal nostro ordinamento. Se si fosse voluto rendere identiche le due situazioni disciplinate, anche le norme di riferimento sarebbero state speculari. Invece, non è così.

Il D. Lgs. n. 7/16 prevede espressamente, infatti, che il giudice che deve statuire sul risarcimento del danno sia lo stesso che applica la sanzione pecuniaria civile, e ciò anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, tranne che il procedimento sia stato già definito con sentenza irrevocabile. A dover decidere, dunque, sulle questioni civili non è più il giudice penale, dato che la sede competente diviene quella civile e solo su istanza di parte.

Premesso tale contrasto di opinioni, la questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite Penali che, accogliendo questo secondo orientamento, con la sentenza in commento hanno statuito più precisamente che, “in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni dei capi che concernono gli interessi civili”.

La tutela del danneggiato che non è più parte civile.

Nondimeno, la parte civile che vede la propria posizione “sfumare” nell’ambito del processo penale, che cessa per effetto dell’intervenuta abrogazione del reato, non è comunque sfornita di tutela. Potrà, infatti, e senza incontrare alcuna preclusione, proporre la propria azione dinanzi al giudice civile, che valuterà, al solo fine di accogliere la domanda di risarcimento del danno, l’eventuale responsabilità “penale” per i fatti originariamente oggetto di imputazione.

Laura Piras

 

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