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Notifica al portiere senza delega alla ricezione? È valida salvo rigorosa prova contraria

Notifica al portiere senza delega alla ricezione? È valida salvo rigorosa prova contraria

La notificazione di atti giudiziari al condominio deve avvenire presso lo studio o la residenza dell’amministratore. È prevista la possibilità di notificare in mani proprie all’amministratore presso lo stabile condominiale, quando vi siano locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose comuni.

La notifica al portiere

Ma è possibile notificare al portiere dello stabile, quale incaricato al ritiro? In questo caso la notifica non avviene in proprie mani, ma bensì ai sensi del più generico art. 139 del codice di procedura civile: «se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Il portiere è considerato presuntivamente persona addetta alla ricezioni di atti e al loro ritiro per conto degli effettivi destinatari e tale presunzione vale anche quando gli atti siano notificati al condominio. In particolare, la Corte di Cassazione (con l’ordinanza n 28902 depositata il 1 dicembre 2017) ha statuito – conformandosi al proprio stabile orientamento – che la notifica effettuata al portiere, anche quando questi non sia stato appositamente ed espressamente delegato alla ricezione degli atti giudiziari, si presume valida fino alla rigorosa prova contraria del destinatario effettivo.

La prova contraria dell’inidoneità del portiere alla ricezione degli atti

Scrive la Suprema Corte che “nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ.”. Ne deriva che il destinatario deve fornire una prova, circostanziata e rigorosa, dell’inidoneità del portiere a ricevere gli atti in sua vece: la Cassazione ha infatti già precisato in più occasioni che non è sufficiente in tal senso l’assenza di una espressa delega scritta o la semplice dichiarazione del destinatario che rappresenti di non aver conferito alcun mandato al portiere. Quest’ultimo, infatti, rientra nella previsione di “incaricato al ritiro” quantomeno presuntivamente, anche per ragioni di semplificazione dell’attività notificatoria.

Davide Gambetta

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