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Ogm: Avvocato Corte Ue, la direttiva non copre gli organismi creati con mutagenesi

 

Gli organismi ottenuti tramite mutagenesi sono esenti dagli obblighi previsti dalla direttiva Ue sugli Ogm. Gli Stati dell’Unione sono quindi liberi di adottare misure che disciplinino questi organismi, a condizione che rispettino i principi generali del diritto Ue. Lo stabilisce l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue Michal Bobek, nelle conclusioni relative ad una causa avviata in Francia dalla Confédération Paysanne, sindacato agricolo che fa parte di Via Campesina, portato alla celebrità internazionale all’inizio degli anni 2000 da José Bové, contro lo Stato francese. Le conclusioni non vincolano la Corte, che decide in piena autonomia, ma indicano una possibile soluzione giuridica alla causa. La direttiva sugli Ogm disciplina l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (Ogm) e la loro immissione in commercio all’interno dell’Ue: gli organismi che rientrano nell’ambito della direttiva devono essere autorizzati, dopo una valutazione di rischio ambientale, oltre ad essere soggetti ad obblighi di tracciabilità, di etichettatura e di monitoraggio.

La direttiva non si applica, comunque, agli organismi ottenuti con alcune tecniche di modificazione genetica, come la mutagenesi (per la quale è prevista una deroga specifica). Diversamente dalla transgenesi, la mutagenesi non comporta, in linea di principio, l’inserimento di Dna estraneo all’interno di un organismo vivente. Tuttavia, implica una modificazione del genoma di una specie vivente: le tecniche di mutagenesi hanno reso possibile lo sviluppo di varietà di sementi resistenti a un erbicida selettivo.

La Confédération paysanne, che difende gli interessi dei piccoli agricoltori, insieme ad altre otto associazioni, ha fatto ricorso al Conseil d’Etat (Consiglio di Stato, Francia) contro la normativa francese che traspone la direttiva Ogm nella legislazione nazionale. I piccoli contadini osservano che le tecniche di mutagenesi si sono evolute nel corso del tempo. Prima dell’adozione della direttiva Ogm nel 2001, vi erano solamente metodi di mutagenesi tradizionali o casuali che si applicavano in vivo a intere piante. In seguito, il progresso tecnico ha fatto emergere metodi di mutagenesi come quella ‘sito specifica’, che consente di giungere a una precisa mutazione in un gene per ottenere, per esempio, un prodotto resistente solamente a determinati erbicidi.

Per la Confédération paysanne e le altre associazioni, l’utilizzo di varietà di sementi resistenti a un erbicida ottenute mediante mutagenesi comporta il rischio di gravi danni all’ambiente, alla salute umana e animale. La Corte di giustizia è stata invitata dal Conseil d’Etat francese a chiarire l’esatta portata della direttiva Ogm, più specificamente l’ambito, la ratio e gli effetti della deroga della mutagenesi, e a valutarne la validità.      La Corte dovrebbe anche specificare quale sia il ruolo giocato dal trascorrere del tempo e dall’evolversi della conoscenza tecnica e scientifica sia rispetto all’interpretazione giuridica, sia con riguardo alla valutazione della validità della normativa dell’Ue, tenendo presente il principio di precauzione. Nelle conclusioni, l’avvocato generale Bobek considera, anzitutto, che un “organismo ottenuto per mutagenesi può costituire un Ogm qualora soddisfi i criteri sostanziali stabiliti nella direttiva Ogm”.      Bobek osserva che la direttiva non richiede l’inserimento di Dna estraneo in un organismo affinché sia qualificato come Ogm, ma solamente che il materiale genetico sia stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura. Il carattere ‘aperto’ di questa definizione consente di includere organismi ottenuti con metodi diversi dalla transgenesi all’interno della definizione di Ogm. Inoltre, prosegue l’avvocato, sarebbe illogico esentare alcuni organismi ottenuti per mutagenesi dall’applicazione della direttiva sequesti ultimi non potessero, prima di tutto, essere qualificati come Ogm. L’avvocato generale esamina poi se la deroga della mutagenesi prevista nella direttiva Ogm includa tutte le tecniche di mutagenesi o solamente alcune.A suo parere, la sola distinzione pertinente che andrebbe fatta, al fine di chiarire l’ambito di applicazione della deroga della mutagenesi, consiste nella precisazione inclusa nell’allegato I B della direttiva Ogm, vale a dire se tale tecnica “comporti l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali”.      Ne consegue che le tecniche di mutagenesi sono esentate dagli obblighi della direttiva Ogm “a condizione che non comportino l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante (per Dna ricombinante si intende una sequenza di Dna ottenuta artificialmente dalla combinazione di materiale genetico di origini diverse, ndr) o di Ogm diversi da quelli prodotti con uno o più metodi elencati nell’allegato I B”.      L’avvocato generale evidenzia che né il contesto storico, né la logica interna della direttiva Ogm suffragano l’affermazione secondo la quale il legislatore dell’Ue intendeva esentare solamente le tecniche di mutagenesi sicure quali si prospettavano nel 2001. L’avvocato aggiunge che una categoria generica etichettata come “mutagenesi” dovrebbe logicamente ricomprendere tutte le tecniche che, al momento dato, rilevano per la fattispecie in questione, intese come facenti parte di tale categoria, comprese anche le nuove.

L’avvocato generale esamina poi se gli Stati membri possano effettivamente oltrepassare la direttiva Ogm e decidere se assoggettare gli organismi ottenuti per mutagenesi agli obblighi stabiliti dalla medesima o a norme puramente nazionali. L’avvocato ritiene che, inserendo la deroga della mutagenesi, il legislatore dell’Ue non abbia inteso disciplinare la questione a livello europeo.

Di conseguenza, questo spazio resta libero e, a condizione che gli Stati membri rispettino i loro obblighi complessivi derivanti dal diritto dell’Ue, essi possono legiferare sugli organismi ottenuti per mutagenesi. Relativamente alla validità della deroga della mutagenesi, l’avvocato generale riconosce che il legislatore ha l’obbligo di mantenere la sua normativa ragionevolmente aggiornata.

Dovere che diventa fondamentale rispetto a settori e questioni cui si applica il principio di precauzione, di modo che la validità di una misura di diritto dell’Ue quale la direttiva Ogm non va valutata  esclusivamente con riferimento ai fatti e alle conoscenze correnti al momento dell’adozione di tale misura, bensì anche in relazione al dovere di mantenere la normativa ragionevolmente aggiornata. Comunque, l’avvocato generale non ravvisa motivi derivanti dal dovere generale di aggiornare la normativa, rafforzato nel presente caso dal principio di precauzione, che potrebbero incidere sulla validità della deroga della mutagenesi.

(Red-Tog/AdnKronos)

 

 

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