L’omicidio stradale è un nuovo reato introdotto nel codice penale dalla legge 41/2016, entrata in vigore il 25 marzo 2016. Il nuovo reato ha dato una configurazione specifica alla fattispecie classificata prima come incidente o omicidio colposo ed ha inasprito le pene per tutte le violazioni del codice della strada che causano morte o lesioni gravi.
La nuova legge sul reato di omicidio stradale è stata il frutto di un percorso lungo e travagliato, fortemente sostenuto, oltre che dal parlamento, anche da tanti cittadini e associazioni di rappresentanza delle vittime della strada. Per molti si è trattato del raggiungimento di un obbiettivo di civiltà che punisce come criminale, e più severamente di prima, la condotta di chi, alla guida, causa la morte di altre persone. Nel link a seguire il testo integrale della legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 24 marzo 2016 L. 41/2016 sull’ Omicidio Stradale a cui è dedicato questo focus.
Leggi il testo integrale
Il primo caso
Il primo arresto per omicidio stradale, disciplinato a seguito dell’ entrata in vigore della L. 41/2016 si è verificato il 28 marzo 2016, in provincia di Napoli. Nell’incidente ha perso la vita un giovane di 28 anni la cui auto, che viaggiava regolarmente sulla sua corsia, si è scontrata con quella di un 37enne che guidava senza la patente ad una velocità superiore a quella consentita. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari che ha scontato in ospedale a causa delle ferite riportate ed il reato contestatogli è stato, appunto, quello “nuovo” di omicidio stradale oltre alle “lesioni personali stradali gravi e gravissime”.
Ma in che cosa consistono in sintesi le principali novità introdotte dalla legge 41/2016?
Il reato autonomo di omicidio stradale e i tre livelli di pena
La prima novità consiste proprio nell’introduzione del “reato autonomo” di omicidio stradale colposo disciplinato dall’art. 589-bis e ter del codice penale, al quale sono associati tre livelli di pena che corrispondono alla diversa gravità dei comportamenti e dei danni cagionati:
1) pena da 2 a 7 anni già prevista dall’ art. 589 c.p. per l’ipotesi di base che la morte sia stata causata violando il codice della strada;
2) pena da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità (oltre i 70 km/h in strada urbana o superamento di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana), attraversamento con il semaforo rosso o altre condotte come guida contromano, sorpassi pericolosi, inversioni a rischio.
3) pena da 8 a 12 anni di reclusione per l’omicidio stradale causato dall’assunzione di stupefacenti o dallo stato di ebbrezza se il tasso alcolemico supera gli 1,5 grammi per litro.
Sul piano delle aggravanti la norma focalizza:
– la guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica grave o media
– le lesioni provocate ad altre persone
– la fuga
– il superamento dei limiti di velocità
– l’attraversamento di incroci con semaforo rosso
– la circolazione contromano
– l’inversione di marcia
– i sorpassi azzardati
– la guida senza patente.
L’ipotesi più grave di reato è quella prevista per camionisti, autisti di autobus e conducenti di mezzi pesanti. In questi casi, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico entro 1,5 g/l) sono applicati gli aggravi di pena. Nel caso di omicidio stradale plurimo, ossia quando il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, ad altre persone, è previsto un limite massimo di pena di 18 anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. La pena è, invece, diminuita fino alla metà se l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Infine è da evidenziare che la nuova norma raddoppia i termini di prescrizione del reato.
Le lesioni stradali colpose gravi e gravissime
La seconda novità si riferisce alla previsione dell’art. 590-bis c.p. che riguarda le lesioni personali stradali “gravi e gravissime”, anch’esse introdotte come nuovo reato e con pene superiori rispetto al passato, anche in questo caso graduate su tre livelli:
1) pena base, rimasta invariata, se le lesioni sono provocate per violazione al codice della strada:
– da tre mesi a un anno per le lesioni gravi
– da uno a tre anni per le lesioni gravissime
Dal tenore generale della nuova normativa emerge, anche nel caso delle lesioni, una maggiore severità ed un conseguente inasprimento delle relative pene quando l’incidente è provocato dallo stato di ebbrezza del guidatore o da alterazioni dovute ad assunzione di sostanze stupefacenti.
2) Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, l’art. 590-bis c.p. prevede la reclusione
– da 3 a 5 anni per le lesioni gravi
– da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.
3) Scatta la reclusione anche nel caso in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza lieve (tasso alcolemico tra 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l ) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose:
– da un 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi
– da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.
Fuga e arresto in flagranza
Ai sensi dell’art.189 del codice penale, risponde del reato di fuga l’utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non si sia fermato a prestare l’assistenza occorrente a chi ha subito danno alla persona e punisce chiunque non ottemperi a tale obbligo. In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito. Tuttavia per l’art. 589-ter “il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.
Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi. Pena che non potrà mai essere inferiore a 5 anni di reclusione per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Da evidenziare che secondo giurisprudenza consolidata la sosta breve, ossia insufficiente a garantire l’adempimento effettivo degli obblighi di fermarsi e prestare assistenza, è equiparabile alla fuga (v. approfondimento).
Per quanto riguarda l’arresto in flagranza di reato la L. 41/2016 stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza fatto salvo il caso, sopra citato, di cui all’art. 589-ter del c.p. che dall’incidente derivino lesioni personali e non la morte. Un’altra novità è quella che prevede l’arresto in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente, responsabile dell’incidente, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. In presenza delle aggravanti l’arresto è sempre obbligatorio.
Computo delle circostanze
Una norma molto specifica e determinante ai fini del calcolo della pena è quella concernente il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Ai sensi dell’art. 590-quater quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Le novità introdotte nel codice di procedura penale
Le principali novità procedurali attengono alla previsione di perizie coattive. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici. Nei casi urgenti, in cui e vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto dal PM il quale, entro le quarantotto ore successive, deve richiedere la convalida al GIP, che provvede entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore.
Tra le altre novità che interessano più specificamente l’ambito procedurale vi è:
– la disciplina della citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico;
– la possibilità per il PM di chiedere la proroga del termine di durata delle indagini preliminari per una sola volta;
– la possibilità di depositare la richiesta di rinvio a giudizio depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini con la specificazione che tra la data che dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio il termine massimo sia di 60 giorni.
Sospensione cautelare e revoca della patente
In pendenza di giudizio, il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a 3 anni nel caso di omicidio stradale semplice (termine non prorogabile) e fino a 5 anni negli altri casi. Quest’ultimo termine è prorogabile fino a un massimo di 10 anni in caso di condanna non definitiva.
Nei casi di condanna o patteggiamento, la patente viene revocata e potrà essere conseguita di nuovo non prima di 5 anni dalla revoca nel caso di lesioni stradali e 15 anni se si tratta di omicidio. Nei casi più gravi il termine è elevato a 20 anni o, addirittura, a 30 nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga. Entrambi i reati sono stati inseriti tra quelli che prevedono il ritiro della patente e hanno trovato specifica disciplina anche i casi in cui il condannato sia un soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero.
Rosy Abruzzo