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Omicidio stradale e responsabilità del personale

Omicidio stradale e responsabilità del personale: risponde di tale reato anche chi non è conducente di un veicolo? 

Al riguardo, occorre leggere scrupolosamente l’articolo 589 bis, primo comma, del codice penale, introdotto con legge 23 marzo 2016 n. 41, unitamente alla circolare emanata dal Ministero dell’Interno in data 25 marzo 2016.

Ebbene, il reato di omicidio stradale, recita la circolare, “può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quella del codice della strada e delle relative disposizioni complementari“.

In altre parole, il reato si configura in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, così come definite dall’art. 2, comma 1, del C.d.S..

E ciò, quindi, anche se il responsabile non è un conducente di veicolo.

Questo perché le norme del C.d.S. disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

Omicidio stradale e responsabilità del personale: le doglianze dell’Anas S.p.A.

Considerato l’applicazione del reato nei confronti anche di non conducenti di veicoli, Anas S.p.A. proponeva impugnazione avverso la circolare di cui sopra.

Nello specifico, la società ravvisava un pregiudizio diretto, grave e sostanziale della propria posizione, nella sua qualità di ente gestore della rete stradale di interesse nazionale.

Ancor meglio, Anas S.p.A. mirava a salvaguardare il personale deputato allo svolgimento dell’attività di gestione e manutenzione della rete, a rischio incriminazione, così come strutturata la normativa, del reato di omicidio stradale.

Omicidio stradale e responsabilità del personale: la decisione del Consiglio di Stato

Dopo aver passato in rassegna il concetto e l’applicabilità della circolare, il Consiglio di Stato, con il recente parere n. 567/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Anas S.p.A..

I giudici amministrativi, infatti, non hanno ravvisato alcun carattere lesivo per gli interessi dell’ente ricorrente.

In primis poiché le circolari amministrative non vincolano i soggetti destinatari estranei all’Amministrazione.

Inoltre, perché l’interpretazione dell’art. 589 bis, comma 1, c.p. è di competenza del giudice penale.

Spetta, quindi, a quest’ultimo chiarire la portata estensiva o meno della fattispecie di reato.

Ancora; non sussiste alcun onere di impugnazione della circolare del Ministero dell’Interno del 25 marzo 2016 da parte dell’Anas S.p.A..

Ciò perché la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è priva di effetti esterni.

Infine, la circolare non vincola il giudice penale e può essere disapplicata da quello amministrativo.

Considerata quindi la carenza di interesse, il ricorso dell’Anas S.p.A., così come proposto, è stato dichiarato inammissibile.

Antonello Mango

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