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Omogenitorialità: Il Tribunale di Firenze riconosce la prima adozione ottenuta da due padri

Firenze, 9 mar. – Per la prima volta riconosciuta in Italia l’adozione di minori all’estero da parte di una coppia di uomini. “Il Tribunale per i minorenni di Firenze con decreto pubblicato ieri, ha accolto la richiesta di riconoscimento dell’adozione di due bambini, tra loro fratelli, pronunciata da parte di una Corte britannica a favore di una coppia di uomini”. Lo rende noto Rete Lenford, l’Avvocatura per i diritti Lgbt.

     I due papà, entrambi italiani, da tempo residenti nel Regno Unito, si sono rivolti ad Avvocatura per i diritti Lgbti – Rete Lenford per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall’autorità straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e dei medesimi diritti riconosciuti nel Regno Unito.

     Il Tribunale di Firenze, con un’articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste dell’avvocata Susanna Lollini che li ha seguiti, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni e” ritenendo corretto l’inquadramento della fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 36 comma 4 della legge n. 184/83, in materia di adozioni”.

Nella nota diffusa dalla Rete Lenford si legge: “La disposizione normativa prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché ‘conforme ai principi della Convezione’ (Convenzione dell’Aja 29 maggio 1993)”.

     Si tratta di un’ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l’adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che “impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono (art. 41 L. n. 218/1995)”.

     Il Tribunale di Firenze ha quindi proceduto alla verifica della conformità alla Convenzione dell’Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l’adozione di due fratellini, “chiarendo che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l’eventuale rifiuto all’ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico”.

In merito all’ordine pubblico internazionale, il Tribunale di Firenze – si legge nel comunicato diffuso dalla Rete Lenford – “fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016 in un caso di trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna”, una cittadina spagnola e l’altra italiana, ritenendo che esso “non è enucleabile esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno, ma è da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l’Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell’art. 117 Costituzione lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione”.

     Nell’esaminare l’ulteriore parametro, rappresentato dall'”interesse superiore del minore”, il Tribunale fiorentino chiarisce che deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel Regno Unito, determinerebbe una “incertezza giuridica” che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori.

     Peraltro, aggiungono i giudici fiorentini, la sussistenza dei requisiti ex art. 36 comma 4, esclude una valutazione discrezionale da parte dell’autorità giudiziaria italiana. Non di meno si sottolinea come dalla documentazione prodotta sia emerso che “si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in pena regola che come tale va pienamente tutelato”.

L’avvocata Lollini ha espresso soddisfazione per il provvedimento così importante e ben motivato, dichiarando: “E’ innegabilmente una grande soddisfazione sotto l’aspetto personale e professionale, ma lo è ancora di più sotto l’aspetto umano. Prima di tutto per i due padri che hanno creduto fin dall’inizio nelle buone ragioni della loro richiesta, nonostante le difficoltà che avevamo loro prospettato; per i due bambini che si sentono a tutti gli effetti cittadini italiani e per l’insostituibile contributo giuridico dell’avvocato Roberto De Felice. Ogni provvedimento favorevole come questo è il risultato del paziente lavoro di studio di ciascuno di noi, avvocati di Rete Lenford o di Famiglie Arcobaleno, del coraggio delle persone omosessuali che ci affidano le loro vicende più care e dell’impegno ermeneutico dei giudici”.

     La presidente di Avvocatura per i diritti Lgbti – Rete Lenford, avvocato Maria Grazia Sangalli gioisce per quella che definisce una tappa storica per il riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno: “l’elemento di transnazionalità di queste vicende familiari gioca un ruolo fondamentale; la giurisprudenza ha stabilito che l’ordine pubblico internazionale non frappone ostacoli al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all’estero, per realizzare il preminente interesse dei bambini. E’ ancora più evidente, a questo punto, l’inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non presentano questi tratti di transnazionalità, alle quali il legislatore nega in modo ideologico qualsiasi forma di riconoscimento e tutela”.

     (Red-Xio/AdnKronos)

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