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Oneri di sicurezza: la mancata indicazione comporta l’esclusione automatica?

Oneri di sicurezza: la mancata indicazione comporta l’esclusione automatica?

Ancora meglio: pur in assenza di specifica previsione, i partecipanti ad un gara sono tenuti ad indicare gli oneri della sicurezza interna?

Interrogativi che hanno dato adito ad un animato dibattito dottrinale e giurisprudenziale e che, forse, hanno trovato una risposta definitiva.

Oneri di sicurezza: l’iniziale orientamento

L’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, stabilisce che i costi relativi alla sicurezza devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Disposizione che non lascerebbe spazio ad alcuna interpretazione.

Tant’è che il T.A.R. per le Marche, con la sentenza n. 291/2016, escludeva da un gara una società rea di non aver indicato gli oneri di sicurezza aziendali nella propria offerta economica.

Decisione presa alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3 e n. 9 del 2015 dell’Adunanza plenaria.

Il quadro normativo nel frattempo maturato fa propendere, tuttavia, sempre per tale tesi?

Oneri di sicurezza: il recente orientamento

Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 19 del 27 luglio 2016 dell’Adunanza plenaria, ha precisato il suo orientamento analizzando due ipotesi:

– se l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza aziendale sia stato specificato nella legge di gara;

–  se sia contestato, dal punto di vista sostanziale, che l’offerta rispetti i costi minimi della sicurezza aziendale.

Ebbene, se non sussistono tali due fattispecie l’esclusione della partecipante ad una gara non può essere disposta se non dopo che la stessa sia stata invitata a regolarizzare l’offerta della stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri del soccorso istruttorio.

Tutto questo per le gare anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Oneri di sicurezza: la mancata indicazione non comporta l’esclusione automatica

Su tali premesse, il Consiglio di Stato, in merito agli obblighi di indicazione gravanti sul partecipante alla gara, ha sancito l’illegittimità della esclusione disposta dal T.A.R. per le Marche nella sentenza sopra citata.

La recente sentenza n. 30/2017 si sposa con l’ordinanza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 10 novembre 2016, in C-140/16, in C-697/15 e in C-162/16.

Il giudice europeo, in particolare, rimarca che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione a un appalto devono essere definite in anticipo e rese pubbliche.

Ragion per cui è illegittima l’esclusione dell’impresa che non indichi nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza aziendale, al cospetto dalla loro mancata predeterminazione negli atti di gara.

Antonello Mango

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