C’è fermento tra gli Enti previdenziali dei professionisti che, avendo affidato la riscossione ad Equitalia, sono interessate dall’operazione rottamazione.
Con il suo peso considerevole, di centinaia di milioni sui bilanci degli enti, l’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, entrato in vigore il 24 ottobre c.a., sembrerebbe dare adito a interpretazioni contrastanti: tra chi è certo, da un lato, che la rottamazione dei ruoli riguardi anche i contributi agli enti di previdenza dei professionisti, e chi, invece, dall’altro lato, lo esclude.
Operazione rottamazione: art. 6 decreto legge 22.10.2016 n. 193

Invero, l’art. 6 disciplina la definizione agevolata di tutte le somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2015. Il beneficio consiste nell’esonero dal pagamento di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973): rimangono dovute le somme a titolo di capitale e quelle per interessi diversi da quelli di mora, come quelli da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, e gli aggi di riscossione previsti dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.
Includendo tutti i ruoli relativi ai tributi e alle imposte, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali, la rottamazione delle cartelle sembrerebbe coinvolgere anche le casse previdenziali – tra cui quelle avvocati, giornalisti, farmacisti, commercialisti, geometri, veterinari – che hanno affidato, appunto, la riscossione ad Equitalia.
Operazione rottamazione: cosa pensano le casse previdenziali
Tuttavia, i presidenti delle casse, paventano profili di ambiguità, auspicando chiarimenti e un confronto tra i diversi enti in seno all’Adepp – Associazione degli enti previdenziali privati – per assumere una posizione comune, stante il fatto che le Casse sono enti privati, anche se soggetti al controllo ministeriale perché svolgono una funzione di interesse pubblico e perché raccolgono una contribuzione obbligatoria.
Se, infatti, come osservato dalla Cassa forense, l’articolo 6 del decreto legge fiscale 193/2016 «non sembrerebbe riguardare» gli istituti pensionistici privati e privatizzati che hanno come «focus» i contributi degli iscritti, non imposte e/o tasse, il generico riferimento alle «sanzioni» incluse nei carichi esattoriali potrebbe, invece, far propendere per una tesi diversa, giacché «Equitalia, di per sé, non applica «sanzioni», bensì si limita ad applicare l’aggio per la riscossione e gli interessi di mora sui carichi insoluti». Ciò, per l’Ente previdenziale degli avvocati, farebbe tendere verso una «interpretazione estensiva della norma che includa tutti gli Enti impositori». E, quindi, anche quelli cui versano i contributi i professionisti e che sono stati istituiti grazie ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.
Operazione rottamazione: istruzioni per l’uso
Se cosi è, anche gli avvocati potranno presentare istanza per la definizione agevolata delle cartelle relative ai debiti iscritti a ruolo nel periodo di cui alla norma, con lo “sconto” delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive. Il pagamento potrà avvenire anche a rate, fino a 4, fermo restando che, come prevede il decreto, il 70% delle somme dovute sia versato nel 2017 e il 30% nel 2018. La dichiarazione potrà essere inoltrata entro il 31 marzo 2017, mentre entro il 31 maggio l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
A fronte delle attuali incertezze, il dato certo è che l’operazione rottamazione, se applicabile, avrà un forte impatto sulle Casse, che di sicuro non rimarranno inerti dinnanzi, a quella che è stata definita, una vera e propria, “invasione di campo”.
Iolanda Giannola