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Corruzione per l’emissario dell’imprenditore che sponsorizza squadra di calcio per sbloccare pratica edilizia

 

Punibile per corruzione l’emissario dell’imprenditore che sponsorizza la squadra di calcio locale per ottenere sblocco di una pratica edilizia

L’occasione fa l’uomo ladro, dice il saggio. Ma tra il dire ed il fare c’è sempre di mezzo il furbetto di turno che arrischiandosi nella variegata foresta dei sotterfugi, non sempre riesce a farla franca. Ma, questa volta, di furbetti ve ne sono in gran quantità e di screziata natura: dall’avveduto emissario all’equivoco imprenditore ( e così sia), dal falso ignaro assessore (che Dio lo abbia in gloria) all’avventato amministratore comunale (per se e per i suoi). E, per buona sorte (almeno stavolta), il calcio ci va di mezzo solo di sbieco.
E’ reato la sponsorizzazione di una squadra di calcio se la somma corrisposta costituisce il prezzo della corruzione dei pubblici ufficiali, i quali al fine di ricevere un beneficio indiretto, quale il finanziamento della società calcistica, si impegnavano nel rilascio di una concessione edilizia a vantaggio dello sponsor.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza del 9 gennaio 2017, n. 640, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Bologna.

La vicenda

La pronuncia trae origine dal fatto che il nostro protagonista, o meglio l’emissario di un noto imprenditore emiliano, ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del gennaio 2016, con la quale veniva confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, per avere promesso € 30.000 e dato ad una nota società calcistica locale € 4.800, apparentemente come sponsorizzazione, in realtà affinché i pubblici ufficiali beneficiari compissero, nel contesto dell’iter amministrativo di rilascio di una concessione a favore del gruppo che rappresentava, atti d’ufficio consistenti nell’individuazione di una certa area come idonea alla realizzazione di una struttura commerciale e nella formulazione di un parere favorevole al rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un capannone, atti compiuti in esecuzione di un accordo corruttivo stabile nel tempo.
                                                                                          Il ricorso
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione facendo rilevare che solo successivamente alla conclusione dell’iter amministrativo e senza alcun collegamento con quest’ultimo, si sbloccò il modesto finanziamento a favore della squadra di calcio locale, che era stato concordato, nel lontano 2005, a titolo di sponsorizzazione, direttamente dal titolare dell’impresa con gli organi di dirigenza della società sportiva, erogando esclusivamente la modesta somma di € 3300, assolutamente sproporzionata rispetto al valore della costruzione che doveva essere autorizzata, costituita da un capannone che richiedeva un investimento di diversi milioni di euro.
A suo dire, dunque, non vi è stato alcun versamento di un prezzo per l’ottenimento di un atto illecito, tanto che i pubblici ufficiali che, secondo l’accusa, concorsero a realizzare la corruzione, sono stati assolti dalla Corte d’appello di Bologna.
Pertanto, non essendo mai esistito un pubblico ufficiale corrotto, il ricorrente non può rispondere di alcuna corruzione.
Con il secondo motivo, altresì, lamenta che la vicenda de quo a tutto voler concedere, può essere ascritta al fenomeno della corruzione impropria susseguente, ex art. 318, comma 2, cod. penale, nel testo precedente alla riforma del 2012, che non prevedeva la punibilità del privato.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, ha ritenuto infondati i motivi ed ha rigettato il ricorso.
Invero, il ragionamento formulato dai giudici nel caso in disamina è di palmare linearità: la Corte d’Appello, in effetti, ha preso in esame tutte le risultanze acquisite e le deduzioni difensive ed è pervenuta alla propria conclusione attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, riportando nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti, evidenziando” la significazione dimostrativa e sottolineando come da essi si evinca che la sponsorizzazione alla squadra di calcio locale, da parte della nota società emiliana, operante, nello specifico, tramite il proprio emissario, costituiva il prezzo della corruzione dei pubblici ufficiali, i quali avevano fatto mercimonio della funzione pubblica”, ponendola al servizio del privato, per il conseguimento di un beneficio indiretto, quale il finanziamento della società calcistica, le cui sorti premevano, se non a tutti, sicuramente ad alcuni di loro.
Di qui la conclusione dei giudici di merito (Corte d’Appello n.d.r.), secondo cui il danaro versato alla società calcistica, non fu un’elargizione gratuita, dettata solo dall’obiettivo di farsi accettare dagli abitanti locali, ma il prezzo del favore che la società e per essa il proprio emissario, richiesero, ai funzionari e assessori dell’amministrazione comunale, per la definizione della pratica edilizia in corso, “sfruttando i legami e la cointeressenza di questi ultimi con la locale squadra di calcio”.
Triplice fischio e tutti a casa, con condanna o senza.

Mariano Fergola

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