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Padre maniaco del controllo, scatta lo stalking

 

Padre maniaco del controllo, scatta lo stalking

Va condannato per stalking, il padre che mette ossessivamente in discussione le scelte della ex compagna nei confronti della figlia minore e sottopone la bambina a controlli medici continui. E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 50057/16, dove la contestazione eccessiva del ruolo dell’altro genitore e la cura maniacale dimostrata verso il proprio figlio, fanno scattare il reato previsto dall’articolo 612-bis.

Il fatto

Nel caso di specie, l’uomo, con condotte reiterate, aveva minacciato e molestato la donna in modo da determinare nella stessa un perdurante e grave stato d’ansia e ingenerando il timore per la vittima quanto all’incolumità propria e dei familiari, in particolare della figlia minore che riportava, a causa delle condotte persecutorie, turbe della sfera emotiva-affettiva secondaria e grave patologie dell’accudimento. Il reo, infatti, si appostava vicino all’abitazione, telefonava, mandava telegrammi, faceva denunce all’autorità giudiziaria: il tutto per contestare il ruolo genitoriale della ex compagna e qualunque scelta da lei compiuta che riguardasse la figlia. Atteggiamenti che erano arrivati al punto da riverberarsi anche sulla bambina, il cui normale sviluppo psicofisico era stato ostacolato dall’insorgenza di patologie. Infatti, verso la minore mostrava un’attenzione ossessiva, costringendola a continue visite mediche, malgrado i suoi pianti e la sua ribellione.
Il tribunale di primo grado aveva, però, assolto il padre con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Di parere diverso i giudici di appello e la Cassazione. Già il pubblico ministero, nella sentenza impugnata, aveva indicato come persone offese dal reato tanto la ex compagna quanto la figlia minore che, in conseguenza delle condotte persecutorie, aveva sviluppato delle “turbe della sfera emotivo- affettiva secondaria e una grave patologia dell’accudimento”. Il Pm aveva individuato anche l’aggravante essendo la figlia di minore età.

Il reato di stalking

Nella fattispecie sussiste, quindi, l’elemento psicologico del reato di stalking in quanto è stato evidenziato il macroscopico carattere persecutorio delle condotte accertate e delle reazioni immediatamente percepibili provenienti sia dalla madre che dalla minore. Si è sottolineato, addirittura, come la bambina si opponesse con pianti alle visite e ispezioni anali cui il padre la sottoponeva direttamente o attraverso visite mediche, il che era addirittura sfociato in una crisi della minore, con relativo ricovero della stessa.

Il dolo 

Inoltre secondo i Giudici, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori (cd stalking), che ha natura di reato abituale di evento: “appare appena il caso di ricordare che esso è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione”.
L’uomo, infatti, non poteva non essere consapevole dell’idoneità dei suoi atti a scatenare lo stato di ansia e di timore per la propria incolumità nelle sue vittime, viste le reazioni immediatamente percepibili sia della madre sia della figlia.
Infine, neanche la composizione bonaria raggiunta dalla coppia, aveva persuaso la Corte d’Appello sezione minorile, che aveva affidato, in ogni caso, la bambina agli operatori di neuropsichiatria infantile per assicurarle il sostegno psicologico, anche in funzione di un auspicato recupero del rapporto con il padre.

Mariano Fergola

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