La Cassazione, con la sentenza n. 6737 del 2018, ha stabilito che l’imprenditore la cui azienda vive un evidente periodo di crisi non è punibile se decide di pagare gli stipendi dei dipendenti, ma non ritenute e imposte. Nel caso analizzato l’imprenditore ha preferito retribuire i suoi dipendenti per assicurare il loro mantenimento e quello delle loro famiglie, ma a causa della crisi finanziaria non ha potuto versare le ritenute fiscali. Entriamo nel dettaglio della sentenza.
Paga gli stipendi dei suoi dipendenti ma non le tasse: il fatto
Un’imprenditrice lombarda, legale rappresentate di un’azienda della zona, è stata condannata dal tribunale di Bergamo a un anno e sei mesi di reclusione per aver commesso il reato sopracitato, in riferimento all’anno 2009 e per un totale complessivo di 873.37 euro. L’imputata aveva iniziato ad amministrare l’azienda solo nel febbraio 2010 e aveva trovato l’impresa in forte crisi economica. Proprio a causa di quest’ultima l’imprenditrice aveva valutato che fosse necessario assicurare lo stipendio ai dipendenti e alle loro famiglie trascurando le ritenute fiscali. L’imputato sottolinea che questa era per lei una scelta obbligata e si appella alla corte di Cassazione.
La decisione della Cassazione
La Corte stabilisce che il ricorso è parzialmente fondato.
Dalla sentenza emerge che ”la corte territoriale opera una ricostruzione della fattispecie penale non giuridicamente completa. Sorvolando la questione della sussistenza o meno, in concreto, di una crisi economica non imputabile e non affrontabile con misure idonee che il denaro per versare le ritenute fosse disponibile in quanto l’imprenditrice aveva ammesso di avere scelto di utilizzarlo per pagare i dipendenti della società. Da ciò, appunto, la corte territoriale desume che l’imputata poteva adempiere al debito d’imposta, senza peraltro esaminare se una siffatta “scelta”, a suo avviso in sostanza confessata dall’imprenditrice, fosse realmente compatibile con il dolo della fattispecie criminosa.”
Secondo la Cassazione, la corte territoriale non ha applicato correttamente l’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000. La sentenza è quindi annullata e rinviata alla Corte d’appello di Brescia.
Maria Rita Corda