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Parametri forensi 2017: le proposte di modifica del CNF

Pubblicato il testo approvato dal CNF con le modifiche da apportare al D.M. 55/2014, contenente l’adeguamento dei parametri forensi, una netta distinzione fra attività di assistenza, consulenza e stragiudiziale, la previsione di compensi specifici per la mediazione e per la fase “post decisoria”.

Parametri forensi 2017: il testo approvato dal CNF

cnf-parametriCom’è noto, il decreto ministeriale 55 del 2014 ha determinato nuove modalità di liquidazione del compenso e la conseguente inapplicabilità, per gli avvocati, del vecchio D.M n. 140/12 il primo ad introdurre, nel nostro ordinamento, il sistema parametrico.

Il testo sui parametri rappresenta l’attuazione della previsione contenuta nell’art. 13, comma 6, della legge professionale n. 247/12. Quest’ultima prevede infatti che i parametri debbano essere emanati, ogni 2 anni, con decreto del Ministero della Giustizia e su proposta del Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto con il testo approvato nella seduta del 10.02.2017, il CNF, valutato l’impatto concreto delle norme di cui al citato DM 55/14 sulla vita professionale ha elaborato una serie di proposte relative all’attività giudiziale in materia civile, amministrativa e penale.

Parametri forensi 2017: le proposte di modifica per l’attività giudiziale in materia civile

Le novità più rilevanti riguardano, senza dubbio alcuno, la materia civile.

In particolare onde consentire una maggiore trasparenza nella determinazione del compenso dovuto per l’attività stragiudiziale, il CNF propone di distinguere l’attività di ASSISTENZA da quella di mera CONSULENZA, il cui discrimen dovrebbe consistere nello svolgimento di più attività collegate tra loro ancorché di diversa consistenza e tipologia onde, in mancanza di tali articolate prestazioni, dovrà, di regola, riconoscersi un’attività di consulenza.

In secondo luogo, il CNF propone di disciplinare espressamente il compenso dovuto per l’attività prestata nell’ambito della mediazione, attraverso due possibili ipotesi:

– utilizzando i parametri già previsti nelle tabelle relative all’attività stragiudiziale (associando la mediazione a tale attività);

– utilizzando una tabella specifica per la mediazione, con compenso omnicomprensivo per le tre fasi della mediazione, pari ad un terzo del valore della controversia.

L’ultima proposta di modifica rilevante in materia civile è relativa all’individuazione di una fase post decisoria, non formalmente ricompresa né nella fase decisionale né in quella esecutiva, per cui individuare relativi compensi.

Come correttamente rilevato, l’attività successiva alla comunicazione della sentenza comporta autonomi adempimenti che non rientrano né nella fase decisionale né in quella esecutiva ma che sono funzionalmente connessi alle stesse essendo la prima presupposto della seconda.

Tale attività deve essere retribuita con un compenso pari al 10/20 % del parametro previsto per la fase immediatamente antecedente, quella decisionale.

Infine, alla luce delle modifiche normative che hanno mutato la competenza del Giudice onorario accorpando il Giudice di Pace, unitamente a quella del G.O.T., nella nuova figura del G.O.P, il CNF propone di semplificare, attraverso lo sviluppo di tabelle indicandone i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile, prescindendosi dall’autorità giudiziaria competente in via funzionale.

Parametri forensi 2017: le proposte di modifica per l’attività giudiziale in materia penale

Rispetto all’attività giudiziale in materia penale le proposte di modifica del CNF sono tutte tese a far sì che la determinazione del compenso sia vincolata a criteri “quantitativi” legati al numero di atti difensivi redatti e al numero di udienze cui il difensore ha partecipato, ivi incluse quelle di cd. mero rinvio.

Clicca qui per leggere il testo approvato dal CNF relativo alla Proposta di modifica dei parametri forensi

Alessandra Iacono

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