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Parcella esagerata? Giusta la sospensione per l’avvocato

L’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 17115 dell’11 luglio 2017 ha confermato la sanzione della sospensione trimestrale dall’esercizio della professione forense per un avvocato di Bergamo che aveva predisposto una parcella troppo esosa.

Parcella troppo esosa e sanzione disciplinare, la vicenda bergamasca

Nel caso di specie, un avvocato bergamasco aveva ricevuto l’incarico dal proprio cliente di procedere ad una mera attività di valutazione delle possibili iniziative da adottare ai fini di una possibile ed eventuale divisione di alcuni beni immobili. Eccedendo l’incarico conferitogli, il legale aveva compiuto attività ulteriori rispetto a quelle di mera valutazione, attraverso l’impugnazione di delibere societarie, predisponendo al cliente una nota spese concernente onorari asseritamente dovuti in relazione a tale attività. Il cliente presentava quindi un esposto all’Ordine degli Avvocati di Bergamo, denunciando la scorretta condotta dell’avvocato in virtù della parcella esagerata ricevuta.

A seguito di tale esposto, il CNF pronunciava un provvedimento disciplinare nei confronti del legale prevedendo tre mesi di sospensione dalla professione. Ciò in virtù di due violazioni del codice deontologico. In primis, il legale aveva richiesto onorari relativi al compimento di attività di cui non aveva ricevuto alcun incarico dal cliente. In secondo luogo, nella predisposizione della parcella, si era reso responsabile della violazione dei canoni legali di cui al d.m.  127/2004.

Parcella esagerata: le Sezioni Unite confermano la sospensione disciplinare

La vicenda disciplinare è giunta all’attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato la sanzione della sospensione trimestrale dell’avvocato.

La Corte ha affermato che i Consigli locali dell’Ordine degli Avvocati esercitano funzioni amministrative, e non giurisdizionali, nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine, per la tutela degli interessi generali dell’intera classe professionale, con la conseguenza che la funzione disciplinare esercitata da tali organi risulta manifestazione d’un potere amministrativo attribuito dalla legge così che possono essere legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire.

In virtù di ciò, esclusa l’abnormità e la manifesta erroneità nella valutazione del CNF, le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, hanno confermato la sanzione disciplinare, non potendo ingerire sulla stessa.

Martina Scarabotta

 

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