L’Osservatorio carcere dei penalisti plaude alla pronuncia della Cassazione su Totò Riina con la quale ha sottolineato che il diritto ad una morte dignitosa vale per tutti: “Decisione coraggiosa perché applica i principi di diritto ad onta di un’idea giustizialista diffusa. Il procuratore Nicola Gratteri, durante un incontro con gli studenti all’ Università ha duramente criticato la decisione della Suprema Corte affermando che Riina deve restare in carcere in quanto non deve fare sport, né partecipare alle olimpiadi, deve morire in carcere come avvenuto per altri capi mafia. La sua scarcerazione rappresenterebbe una disparità di trattamento nei confronti dei suoi simili, mandati a casa da morti. Parole che dovrebbero far rabbrividire e che invece hanno trovato facile consenso”.
Sfidando il vespaio di polemiche che si è immediatamente sollevato, l’Osservatorio Carcere Ucpi accoglie come “saggia e costituzionalmente orientata” la decisione sul boss corleonese ed auspica che “possa rappresentare la svolta tanto attesa di una giurisprudenza conforme alle regole basilari del nostro diritto, prima tra tutte il rispetto della dignità della persona, chiunque essa sia”. L’Osservatorio Ucpi parla di “piccola fiammella che illumina il buio che circonda questo tipo di detenzione. Buio che non consente, tra l’altro, all’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane di visitare gli istituti dove sono reclusi tali detenuti e che vieta a questi ultimi di rispondere al questionario loro inviato sulle modalità di detenzione”.
L’Osservatorio Ucpi dice che la morte di Provenzano, detenuto anche lui in regime di 41 bis, deve fare riflettere: “Il 13 luglio 2016 era morto Bernardo Provenzano, detenuto anch’egli al 41 bis, ma che non aveva trovato nel suo percorso giudiziario un’attenzione simile. Tre mesi prima l’Unione Camere Penali aveva denunciato il provvedimento contro natura e contra legem, adottato dal ministro della Giustizia su proposta della Direzione Nazionale Antimafia , con il quale era stato prorogato al predetto il regime al 41 bis . Provenzano, come accertato in sede giudiziaria, era da tempo sofferente per patologie plurime ed invalidanti, che comportavano un grave decadimento cognitivo e motorio, anche per i postumi di molteplici interventi chirurgici. Era in stato quasi vegetativo ma fu considerato individuo dall’elevata pericolosità . La sua morte, nelle condizioni in cui lo Stato ha voluto avvenisse, rappresentò solo ed esclusivamente la sconfitta del diritto in un Paese che, pur di dimostrarsi ‘forte’, era ricorso ad ingiustificati ed ingiustificabili provvedimenti che assumevano esclusivamente il valore della vendetta”.
L’Osservatorio Carcere dell’unione delle Camere Penali Italiane, plaude, pertanto, “al provvedimento della Suprema Corte di Cassazione che chiede al Tribunale di Sorveglianza di Bologna di rivalutare la pericolosità di una persona con un passato criminale di grande spessore, ma oggi piegata nel corpo e nella mente per il tempo trascorso e per le malattie che l’hanno devastata, incapace quindi di avere collegamenti con qualsiasi organizzazione delinquenziale”.