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Personale in esubero: la P.A. può licenziare per ridurre i costi, ma deve rispettare precisi obblighi procedurali

La pubblica amministrazione può licenziare il personale in esubero al fine di diminuire le spese? Sì, lo può fare ma deve rispettare un determinato procedimento.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3738 del 13 febbraio 2017 ha stabilito che la pubblica amministrazione possa licenziare i suoi dipendenti nel caso in cui debba ridurre i costi, ma deve sempre tener conto di determinati obblighi procedurali.

Oggetto di analisi della Suprema Corte è stato il caso di un dipendente pubblico contro la Camera di Commercio presso cui svolgeva il suo operato. Ma entriamo nel dettaglio dell’accaduto e della decisione della Corte a riguardo.

Personale in esubero P.A., il caso

C.P. ex dipendete di una Camera di Commercio del Sud Italia propone ricorso contro la sentenza n. 7147/2000 della Corte di Appello di Napoli.

Quest’ultima aveva rigettato la richiesta del C.P. del “annullamento della determina commissariale n. 36/2005 con cui era stato collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n. 165/01 (nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 150/09), e del piano triennale del personale allegato al provvedimento, e per ottenere la condanna della Camera di commercio al pagamento delle differenze retributive tra l’indennità percepita dal 10 luglio 2005 alla scadenza del periodo di disponibilità e la retribuzione che gli sarebbe spettata nello stesso periodo. C. P. aveva agito anche per il risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati dal mobbing e dal demansionamento subìto.”

La Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto che il procedimento attuato dalla Camera di Commercio fosse regolare e “l’individuazione di esuberi e il collocamento degli stessi in disponibilità risulta pertanto del tutto legittima.”

Il piano triennale e annuale del personale aveva già fatto comprendere che nella categoria B1, ossia quella in cui era collocato il C.P. c’era un esubero. La Camera di Commercio aveva cercato di ricollocare il C.P. presso altre amministrazioni comunicando la situazione.

Personale in esubero, la decisione della Corte

Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione? In linea di massima concorda con la pronuncia della Corte territoriale.

Nel caso specifico le eccedenze sono inferiori alle dieci unità pertanto l’iter cambia leggermente rispetto a quanto disposto dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/01 per un numero superiore alle dieci unità in cui si stabilisce anche la comunicazione alle organizzazioni sindacali.

La Camera di Commercio è, come stabilito, sempre obbligata ad “adoperarsi affinché sia esplorata ogni possibilità di diverso impiego o di ricollocazione alternativa del dipendente, ossia l’obbligo di repechage dei lavoratori reputati in esubero.”

La Corte d’Appello di Napoli aveva sentenziato che la Camera di Commercio aveva iscritto, come previsto per legge, il personale in esubero negli elenchi.

In conclusione la Suprema Corte, dispone che l’organico della P.A. deve tener conto dell’efficienza della stessa, dell’ottimizzazione dei costi del lavoro e del migliore utilizzo delle risorse umane che operano al suo interno.

Per quanto riguarda gli esuberi, il procedimento cambia in base al numero di eccedenza, se inferiore o maggiore a dieci.

In sintesi, dunque, possiamo dire che nel momento in cui l’amministrazione pubblica si dovesse rendere conto che al suo interno ci fossero delle figure professionali in eccedenza e che si potrebbero fare dei tagli al fine di ridurre i costi, possa licenziare. Ma deve seguire un procedimento stabilito dalla legge che può variare leggermente in base al numero degli esuberi. In ogni caso l’amministrazione deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare il dipendente.

Maria Rita Corda

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