Shopping Cart

Pesca: avvocato corte giustizia, invalido accordo Ue-Marocco, viola diritti Saharawi

Nelle sue conclusioni, che non impegnano la Corte ma forniscono una possibile soluzione giuridica alla causa, l’avvocato generale sostiene che lo sfruttamento da parte dell’Ue delle acque del Sahara Occidentale non rispetta il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi. Dato che l’affermazione di sovranità del Marocco sul territorio occupato deriva da una violazione di quel diritto, per Wathelet l’Ue siglando l’accordo “è venuta meno al suo obbligo di non riconoscere la situazione illecita derivante dalla violazione, da parte del Marocco, del diritto all’autodeterminazione” del popolo Saharawi, nonché “al suo obbligo di non prestare aiuto e assistenza al mantenimento di tale situazione”.

Pertanto, continua Wathelet, “nei limiti in cui sono applicabili” al territorio del Sahara Occidentale e alle sue acque, l’accordo di pesca e i relativi atti “sono incompatibili con le disposizioni dei trattati che impongono all’Ue che la sua azione esterna protegga i diritti dell’uomo e rispetti rigorosamente il diritto internazionale”. Il fatto che il Marocco sia la potenza “amministratrice di fatto” o la “potenza occupante” del Sahara Occidentale, per l’avvocato generale, non giustifica la conclusione dell’accordo di pesca, anche perché, rileva, la nozione di “potenza amministratrice di fatto non esiste nel diritto internazionale”.

Nelle sue conclusioni, che non impegnano la Corte ma forniscono una possibile soluzione giuridica alla causa, l’avvocato generale sostiene che lo sfruttamento da parte dell’Ue delle acque del Sahara Occidentale non rispetta il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi. Dato che l’affermazione di sovranità del Marocco sul territorio occupato deriva da una violazione di quel diritto, per Wathelet l’Ue siglando l’accordo “è venuta meno al suo obbligo di non riconoscere la situazione illecita derivante dalla violazione, da parte del Marocco, del diritto all’autodeterminazione” del popolo Saharawi, nonché “al suo obbligo di non prestare aiuto e assistenza al mantenimento di tale situazione”.

Pertanto, continua Wathelet, “nei limiti in cui sono applicabili” al territorio del Sahara Occidentale e alle sue acque, l’accordo di pesca e i relativi atti “sono incompatibili con le disposizioni dei trattati che impongono all’Ue che la sua azione esterna protegga i diritti dell’uomo e rispetti rigorosamente il diritto internazionale”. Il fatto che il Marocco sia la potenza “amministratrice di fatto” o la “potenza occupante” del Sahara Occidentale, per l’avvocato generale, non giustifica la conclusione dell’accordo di pesca, anche perché, rileva, la nozione di “potenza amministratrice di fatto non esiste nel diritto internazionale”.

L’avvocato nota poi che l’accordo di pesca riguarda in modo preponderante le acque del Sahara Occidentale, poiché da lì arriva il 91,5% del pescato: di conseguenza, le somme versate dall’Ue a Rabat come contropartita dell’accordo dovrebbero andare “a beneficio pressoché esclusivo” del popolo del Sahara Occidentale, cosa che invece non avviene, perché l’accordo di pesca non fornisce garanzie al riguardo.

In definitiva, l’accordo di pesca Ue-Marocco e i relativi atti non rispettano né il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali, né le regole del diritto internazionale umanitario applicabili alla conclusione degli accordi internazionali di sfruttamento delle risorse naturali di un territorio occupato, né, infine, l’obbligo dell’Ue di non riconoscere una situazione illecita derivante dalla violazione di detto principio e di non prestare aiuto al mantenimento di una situazione simile. Per tutte queste ragioni, l’avvocato generale conclude che l’accordo di pesca è invalido.

(Tog/Adnkronos)

Ultimi articoli

LA TORMENTATA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI DEL JOBS ACT. I recenti interventi della Corte Costituzionale.
LAVORO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DISCRIMINAZIONI
USO E ABUSO DELL’IA: LA RESPONSABILITA’ DA ALGORITMO.
Lavoro e Piattaforme