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Pignoramento presso terzi per crediti erariali: l’attestazione del funzionario non fa piena prova

Pignoramento presso terzi e riscossione tributaria

La sentenza della Cassazione n° 26519/2017 segna un’ulteriore tappa del tormentato rapporto fra fisco e contribuenti, e in particolar modo fra quest’ultimi e l’agenzia di riscossione: la tanto temuta Equitalia, oggi sostituita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il caso di specie ha a oggetto il pignoramento presso terzi – precisamente presso il datore di lavoro – di crediti vantati dal contribuente a titolo di retribuzione, volto al recupero di somme dovute allo Stato. Nel corso del giudizio di merito, è stato evidenziato come l’atto di pignoramento compiuto da Equitalia fosse illegittimo sotto due profili.

Pignoramento presso terzi, le argomentazioni del giudice di merito

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In primo luogo, poiché anche all’esecuzione forzata di crediti erariali si applica, in quanto non derogata, la disposizione dell’art. 543 c.p.c. in tema di pignoramento presso terzi, la quale richiede che nell’atto sia indicato il credito per cui si procede, riferimento mancante o insufficiente nella fattispecie concreta.

Inoltre, e tale considerazione si collega alla prima motivazione, è stato rilevato che «l’atto di pignoramento contiene una insufficiente specificazione del credito, indicato solamente con la generica dicitura “e 11.540,76 per tributi/entrate”, senza alcun riferimento alle relative cartelle di pagamento». Nello specifico, è stato sottolineato come mancasse la prova che l’elenco delle cartelle fosse effettivamente allegato all’atto di pignoramento notificato al contribuente, come invece sostenuto da Equitalia.

Pignoramento presso terzi, il ricorso e le precisazione della Cassazione

Il ricorso proposto da Equitalia si fonda prevalentemente sulla circostanza che l’effettiva allegazione delle cartelle all’atto di pignoramento fosse provata in virtù dell’attestazione compiuta dal responsabile della procedura relativamente al fatto che le cartelle fossero allegate all’atto di pignoramento. In particolare, parte ricorrente sostiene che a tale attestazione vada attribuito valore di atto pubblico, con conseguente applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., i quali sanciscono che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso.

La Cassazione non condivide i motivi alla base del ricorso, evidenziando che: «l’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 cod. civ. è riservata ai soli atti pubblici». Conseguentemente, non è fondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente di riscossione acquisisca valore di atto pubblico relativamente all’attività svolta per la sua redazione, compresa l’allegazione delle cartelle.

Inoltre, la Suprema Corte distingue fra l’attività volta alla notificazione dell’atto – relativamente alla quale l’agente riscossore assume in effetti le vesti di pubblico ufficiale – da quella relativa alla stesura dello stesso, con riferimento alla quale egli agisce nella qualità di soggetto privato, come si desume dall’art. 49, c. 3, del d.p.r. 602/1973.

Pignoramento presso terzi, le attestazioni del funzionario non sono atti pubblici

 

In conclusione, non potendo attribuirsi all’attestazione relativa alle attività svolte dal funzionario preposto alla redazione dell’atto di pignoramento fede pubblica, ma essendo tale operazione mirante solo a predisporre un atto di parte, si deve ritenere corretta l’affermazione secondo cui l’effettiva allegazione delle cartelle esattoriali, richiesta dall’art. 543 c.p.c. debba essere rigorosamente provata. Pertanto, il ricorso di Equitalia viene rigettato.

Alessandro Re

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