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Pirateria cinematografica, leciti i siti con i film in streaming

Pirateria cinematografica: quando un sito internet ospita link a film in streaming non viola il diritto d’autore se non è provato lo scopo di lucro.

Pirateria cinematografica: una sentenza storica

Il Tribunale di Frosinone, con una sentenza dello scorso febbraio, ha annullato una sanzione di quasi 600 mila euro a carico di siti che permettono la visione di film in streaming. I siti in questione sono: filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org e cineteka.org.

Fino a questo momento i siti, attraverso i quali è possibile vedere film in streaming, erano considerati pirata e bloccati automaticamente. La novità della sentenza in oggetto è l’aver stabilito che non vi è automatica violazione del diritto d’autore, ma deve essere provato lo scopo di lucro. I siti in questione utilizzavano anche banner pubblicitari, ma lo scopo di lucro deve derivare dalla visione del film, non dalla pubblicità. Infatti, l’avvocato difensore del gestore dei siti ha spiegato che “Con i banner pubblicitari si produce reddito, ma occorre dimostrare che l’attività di lucro sia collegata alla singola opera e che ne sia il corrispettivo, perché altrimenti siamo in presenza di un risparmio di spesa e non di una attività di messa a disposizione per finalità di lucro“.

Pirateria cinematografica: il caso

Il giudice del Tribunale di Frosinone ha accolto il ricorso contro un’ordinanza del 2015 con cui il gestore dei siti era stato condannato al pagamento  della somma di euro 546.528,69oltre le spese, per aver violato la legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche). Tale sanzione era stata inflitta ai sensi dell’art. 174 bis della legge sul diritto d’autore.

L’art 171 ter, 2° comma, lett. a-bis) della legge sul diritto d’autore, prevede la reclusione da uno a quattro anni e una multa nei confronti di chiunque “a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”.

Il giudice afferma nella sentenza: “Giova precisare che l’art. 171-ter, 2 comma, lett. a-bis della L. 633/41 presuppone la comunicazione al pubblico a fini di lucro di un’opera protetta dal diritto d’autore. Con l’espressione ‘a fini di lucrò deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto“. Prosegue la sentenza “Ne consegue che, al fine della commissione dell’illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa”.

Il fine di lucro costituisce, dunque, il requisito essenziale di punibilità. 

Pirateria cinematografica: cosa cambierà adesso

La novità principale della sentenza è che adesso, se non ci sono prove sufficienti che vi sia scopo di lucro, un sito non può essere chiuso e il suo gestore sanzionato. 

Ciò non significa che non continuerà la battaglia alla pirateria tramite internet. La pirateria è un reato, come previsto dalla legge sul diritto d’autore. Il Parlamento si sta occupando del problema. “Di recente è stata approvata all’unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo la relazione dell’On. Davide Baruffi (del Partito Democratico, n.d.r.) che testimonia ancora una volta l’attenzione del Parlamento al tema della pirateria. Nel documento viene sottolineata l’importanza dell’approccio cosiddetto follow the money per il contrasto al finanziamento dei siti pirata derivante dagli introiti pubblicitari.” Così commenta Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

Livia Carnevale

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