Terrore in casa assicurazioni: la sentenza n. 10333 del 30 aprile 2018 della Corte di Cassazione civile sezione terza crea il panico tra le società di assicurazione in materia di polizze vita.
Polizze vita: prodotti assicurativi o finanziari?
La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha chiaramente delineato la differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento enunciando un principio fondamentale e rivoluzionario: le polizze vita possono difinirsi in tal modo solo se garantiscono la restituzione del capitale investito, dovendosi altrimenti considerare come ordinari contratti di investimento. Dunque, qualora manchi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e venendo meno la natura assicurativa, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve considerarsi un vero e proprio investimento finanziario
da parte di coloro che figurano come assicurati, con tutte le relative conseguenze sul piano fiscale e legale.
Secondo la Corte, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al prodotto, esiste un chiaro discrimen tra il prodotto assicurativo ed il prodotto finanziario che dipende dalle modalità di assunzione del rischio: si ha una polizza assicurativa sulla vita se il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore; si ha un investimento finanziario se invece il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato.
Da questo principio, in realtà non del tutto innovativo ma già in precedenza richiamato dalla Corte nella sentenza n. 6061 del 2012, ne consegue una rivoluzione nel settore dei prodotti assicurativi per quanto concerne le polizze Ramo III, le Polizze United Linked, che ricollegando l’assunzione del rischio dell’assicurato all’andamento dei mercati finanziari, difficilmente potranno ricondursi alla nozione ora prospettata dalla corte di “prodotto assicurativo” e meglio potendosi classificare tra gli strumenti finanziari, in quanto tali soggetti al relativo regime fiscale, tributario, ereditario e legale.
Polizze vita: il ruolo delle società fiduciarie
Con la medesima pronuncia, la Corte ha altresì affrontato la questione dei contratti assicurativi sottoscritti tramite società fiduciarie.
In particolare, la Corte ha precisato che se il contratto assicurativo è stato sottoscritto da una persona fisica attraverso una società fiduciaria, l’investitore non sarà la fiduciaria bensì la persona fisica fiduciante, cioè l’assicurato. Da ciò ne consegue che, essendo investitore non la società fiduciaria ma la persona fisica fiduciante, l’adempimento degli obblighi (tra cui quelli informativi previsti dalla legge e dalla Consob) dell’intermediario finanziario devono essere adempiuti nei confronti della persona fisica e non nei confronti della società fiduciaria.
Alla luce di questa importante sentenza è dunque possibile una forte rivoluzione del mercato assicurativo e finanziario, anche alla luce della crescente importanza delle polizze vita ramo III, nonostante l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) abbia smentito la rilevanza dell’impatto, arginando la portata della sentenza al singolo caso concreto e affermano che “non si rilevano nella pronuncia della Suprema corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario”.
Martina Scarabotta