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Portare il cane a passeggio: è reato di evasione?

Portare il cane malato a passeggio può integrare il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

La vita di una persona sottoposta agli arresti domiciliari non è certo frenetica e ricca di brio…e questo si sa! Chi deve scontare la propria pena entro le mura domestiche, infatti, se da un lato gode del vantaggio di non aver contatti con il carcere e relativi inquilini, dall’altro sa benissimo che dovrà condurre, per diverso tempo, una vita molto simile a quella delle suore di clausura: nessun contatto con il mondo esterno, nessun contatto con amici (tranne l’ipotesi in cui abbiano ottenuto l’apposito permesso), telefonate limitate ed internet assente. Negli ultimi tempi, tuttavia, la Cassazione aveva mostrato una certa apertura negando la sussistenza del reato di evasione in quelle ipotesi in cui il condannato veniva trovato nelle pertinenze dell’abitazione dove doveva scontare la pena (il giardino o il cortile condominiale per esempio).

Adesso, un nuovo caso sembra andare nella direzione opposta: è il caso di N. G., accusato del reato di evasione per aver portato il proprio cane a fare una passeggiata.

portare a passeggio caneLA VICENDA. N.G., tenuto a scontare la propria pena ai domiciliari, era stato visto dagli agenti di servizio alle ore 7:40 del mattino, in ciabatte e pantaloncini, nei giardini condominiali mentre stava rientrando a casa seguito dal proprio cane. Da lì era subito stato tratto in arresto con l’accusa di aver commesso il reato di evasione, ex articolo 385 c.p., dalla quale si era difeso ammettendo di aver portato il cane a fare i propri bisogni poiché la notte prima si era sentito male.

Il GIP, noncurante del motivo che aveva spinto l’uomo ad uscire di casa a quell’ora, lo aveva condannato a scontare la pena di 6 mesi di reclusione. La difesa dell’imputato, tuttavia, aveva proposto appello avverso detto provvedimento sostenendo, in particolare, che sebbene la condotta di N.G. integrasse, dal punto di vista materiale, il reato di evasione, lo stesso non si poteva dire sul piano soggettivo: mancava, infatti, il dolo richiesto dalla norma. Inoltre, bisognava tener conto anche della motivazione che aveva spinto l’uomo ad allontanarsi dall’abitazione (ovvero i bisogni dell’animale) per cui si poteva configurare un caso di forza maggiore. Infine, si chiedeva di tener conto della perfetta condotta processuale che aveva caratterizzato N.G.

IL VERDETTO. I Giudici di secondo grado, nella sentenza n. 4418/2017, hanno sostenuto che N.G. con la sua condotta ha compiuto il reato di evasione giacché quando ha portato il proprio cane a fare i bisogni era consapevole del fatto che stava uscendo dalla abitazione senza alcun permesso. Non hanno ritenuto, poi, che lo stato di salute del cane potesse configurare un caso di forza maggiore poiché l’articolo 530, comma II, c.p. fa riferimento ad ipotesi gravi che non dipendono dall’agire umano e che sono comunemente ritenute da tutti gli individui come straordinarie (es. terremoti).

All’uomo è stata riconosciuta solamente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Nel suo caso, infatti, è stato determinante non solo l’abbigliamento che ha fortificato la tesi della passeggiata col cane (chi uscirebbe mai in pieno inverno con shorts e ciabatte?) ma anche la condotta esemplare che ha tenuto per diversi mesi: elementi che hanno portato a ritenere la condotta connotata da scarsa offensività. Per questo motivo, quindi, N.G. è stato assolto dal reato di evasione e la sentenza di primo grado è stata riformata.

Il caso  trattato potrebbe lasciare perplessi e certamente è sintomo di un attenzione discontinua da parte della giurisprudenza nei confronti della tutela giuridica del sentimento nei confronti degli animali. L’interrogativo che probabilmente si porranno gli amanti dei cani  è questo: come è possibile che alcuni giudici hanno riconosciuto il permesso di lavoro retribuito per curare il cane malato -sottolineando, quindi, la straordinarietà dell’evento e la possibilità di incorrere nel reato di maltrattamento degli animali- e altri, invece, non danno rilevanza ad un’uscita di casa fatta solo per accompagnare il cane a fare i propri bisogni?

Rosa d’Aniello

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