Portierato e uso gratuito di appartamento: precisazioni sull’onere della prova
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, ha deciso una causa avente ad oggetto un delicato profilo del diritto condominiale: il servizio di portineria e l’accessorio uso gratuito di un appartamento sito nello stabile.
Il caso
In particolare, l’attrice era stata originariamente assunta con il ruolo di custode, ricevendo in uso gratuito l’appartamento nei pressi della portineria. L’attrice ha contestato che, in un secondo momento, il condominio sarebbe intervenuto per chiederle il pagamento di un canone di locazione, nonostante il pregresso accordo verbale per un uso gratuito. Il Condominio la avrebbe costretta a stipulare un contratto di locazione sotto minaccia di licenziamento. Innanzi al tribunale, l’attrice contesta quindi la validità di suddetto contratto, assumendo di averlo concluso sotto l’effetto di violenza morale.
La soluzione del Tribunale
La Corte ha invece ritenuto che vi fossero molteplici elementi per riconoscere piena validità al contratto: non solo l’azione di annullamento risultava ormai prescritta, ma la concessione in uso gratuito dell’immobile non era documentata per iscritto. L’attrice aveva quindi l’onere di provare non solo l’avvenuta stipulazione del contratto di uso gratuito accessorio al portierato, ma se pretendeva un annullamento per violenza morale doveva provarne i requisiti strutturali e la tempestività dell’azione, al di qua del termine di prescrizione. In assenza di prove siffatte, le domande dell’attrice sono andate incontro al rigetto.