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Positiva al drug test, patente sospesa anche se assolta

Con la recente pronuncia della VI sezione civile n. 25870 depositata lo scorso 15 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito i rapporti fra sospensione della patente e corrispettivo procedimento penale per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Positiva al drug test, patente sospesa anche se assolta: il caso

Una donna alla guida di un’autovettura causa un incidente stradale provocando anche danni ad altre persone. Trovata positiva alla cocaina a seguito di analisi del sangue, poichè guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti le viene sospesa la patente come previsto dal codice della strada.

Inizia contestualmente il procedimento penale a suo carico, conclusosi con una assoluzione in quanto la positività alla cocaina riscontrata con l’esame delle urine poteva riferirsi ad assunzioni della sostanza effettuate nei giorni precedenti. Dato che non erano stati effettuati ulteriori accertamenti ematici e di altri liquidi biologici (da prelevarsi nel rispetto delle disposizioni di legge e in triplice provetta) la donna era stata assolta.

In relazione al procedimento di sospensione della patente, il prefetto di Bologna con ricorso in cassazione n. 1118 del 2015, contesta la sentenza n. 1602 del 2014 del Tribunale di Bologna, sostenendo la violazione degli articoli 23, 187 e 189 del codice della strada e motivando che il giudizio civile aveva ad oggetto soltanto la legittimità del provvedimento cautelare.

Positiva al drug test, patente sospesa anche se assolta: la sentenza della Cassazione

La Cassazione – nell’accogliere il ricorso e compensare le spese – riconosce che, a norma delle disposizioni del nuovo codice della strada, la sospensione della patente costituisce sanzione amministrativa, come tale rientrante in un regime particolare qualora la sospensione acceda a reati contro la persona per violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale. Regime particolare che “in via di principio affida l’applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando invece la competenza propria dell’autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l’intervento di quel giudice”.

Tuttavia, secondo la Corte “resta fermo […] il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere “iter” procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati […]”.

La sospensione della patente per guida sotto effetto di stupefacenti non viene quindi meno anche qualora l’interessato venga assolto nel processo penale in cui è stato imputato.

Chiara Pezza

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