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Post Facebook diffamatorio, per la Cassazione il licenziamento è legittimo

Facebook è una delle piattaforme social più utilizzate al mondo. C’è chi la usa per mostrare le foto dei viaggi, per rimanere in contatto con amici che vivono dall’altra parte del globo, per raccontare la quotidianità e c’è anche chi la utilizza per sfogarsi su quello che accade nella vita lavorativa e personale. Bisogna, però, stare attenti all’uso che si fa di questo mezzo tecnologico che da più di 10 anni fa parte delle vite di un vastissimo numero di persone. Un semplice post che rappresenta una critica nei confronti dell’azienda e dei datori di lavoro potrebbe essere motivo di licenziamento.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10280 del 2018 ha stabilito che la diffusione di un messaggio diffamatorio su Facebook, riferito all’azienda per cui si lavora e alla sua dirigenza, può incrinare il vincolo fiduciario e quindi essere un valido motivo di licenziamento.

Post Facebook diffamatorio, il fatto

La dipendente di un’azienda aveva postato sul noto social network una critica diretta contro l’impresa per cui lavorava. La lavoratrice, utilizzando dei toni forti e coloriti, aveva espresso attraverso questo post virtuale il disprezzo che provava nei confronti dell’impresa e del suo titolare, che da quel messaggio era facilmente identificabile.

La donna propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che ritiene il licenziamento legittimo.

La decisione della Corte di Cassazione

Valutati i motivi di ricorso presentati dal legale della dipendente, la Corte di Cassazione ritiene che sia infondato. Secondo la sentenza della Suprema Corte, postare un messaggio diffamatorio sulla propria bacheca Facebook “integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.”

La Suprema Corte, dunque, rigetta il ricorso e la ex dipendente deve pagare le spese legali.

Maria Rita Corda

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