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Postino da sempre nemico del cane: le conseguenze penali per il padrone

Il postino suona sempre due volte … e i cani abbaiano.

Il postino, con la sua classica uniforme gialla e blu e il casco del motorino, è probabilmente l’individuo più odiato ai cani che, al suono del portalettere, abbaiano e si agitano, per difendere la propria dimora e il proprio padrone dalla presenza del postino estraneo, percepito come una presenza minacciosa.

Ma questo astio dei cani verso i postini può avere anche delle ripercussioni legali importanti.

Postino aggredito dal cane, il proprietario risponde del reato di lesioni colpose

I fatti oggetto della curiosa vicenda sono accaduti qualche anno fa in un quartiere alla periferia di Perugia, dove una postina, nello svolgimento della sua ordinaria attività lavorativa di recapito, ha suonato il campanello di una villetta per consegnare una raccomandata. Al posto del padrone, tuttavia, le si sono presentati incontro due cani di grossa taglia, di cui un pastore tedesco, liberi, che l’hanno aggredita mordendole una gamba e causandole abrasioni e lesioni all’arto inferiore.

Per fortuna, la postina non ha subito gravi danni; al Pronto Soccorso è stata sottoposta ad antitetanica con una prognosi di sette giorni, poi prorogati a 30 a causa delle ferite che nel frattempo si erano infettate e, dopo tre settimane, è potuta tornare al suo lavoro, anche se con più paura e angoscia di prima.

Il fatto che la postina sia riuscita a fuggire dall’aggressione dei cani è stata una fortuna non solo per la sua incolumità ma anche per il proprietario settantacinquenne dei cani, destinatario della raccomandata.

Nei suoi confronti, infatti, è stato avviato un procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Perugia all’esito del quale, dopo qualche anno dai fatti, con sentenza arrivata nei primissimi giorni del 2017, è stata inflitta nei suoi confronti la condanna ad una multa di  300 euro, con condanna al pagamento di una provvisionale di mille euro a favore della parte offesa.

L’accusa è stata quella  di lesioni personali colpose, in quanto il padrone dei cani “non avrebbe approntato tutte le misure necessarie ad impedire che i suoi due cani, presenti nella propria abitazione, aggredissero la donna”.

Tale responsabilità penale è strettamente correlata alla previsione civilistica ex art. 2052 c.c. per cui “Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Un onere probatorio dunque particolarmente gravoso in capo al proprietario del cane il quale non potrà liberarsi solo provando di aver adottato la necessaria diligenza e di aver intrapreso ogni misura necessaria ad evitare il danno ma potendosi liberare solo con la prova difficilissima del caso fortuito. 

Una condanna quella emessa dal Giudice di Pace di Perugia che tuttavia potrebbe essere destinata ad essere rivista. Pur sussistendo una responsabilità civile per danni, una recente pronuncia della Cassazione, la n. 1368172016, ha infatti affermato l’applicabilità dell’istituto della non punibilità per tenuità del fatto anche per i procedimenti per lesioni personali colpose pendenti al Giudice di Pace per il padrone del cane che, lasciato incustodito, morde un passante.

Martina Scarabotta

 

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