Capitolo 7. Il praticante “maldestro”, il deposito della lista testi.
Sono in udienza, presso il Tribunale Penale, e gli occhi di tutti i presenti sono puntati su di me.
L’Avv. C. ha appena chiesto l’ammissione dei testi indicati nella propria lista, ma né il Giudice, né il cancelliere trovano la lista. Li osservo sfogliare le carte contenute nel fascicolo e spero che salti fuori, ma, secondo dopo secondo, le speranze si affievoliscono. La lista testi non è nel fascicolo. Pertanto, non essendo stata ritualmente presentata nei termini, rischiamo di decadere dal diritto di chiedere l’esame di testimoni, perito e imputato nel procedimento connesso, indicati appunto in lista. Insomma, rischiamo il disastro.
Avv. C. “Non dirmi che non hai depositato la lista”. Nessuna intonazione nella sua voce. Solo gelo.
Io: “Avvocato io l’ho depositata. L’ho data al cancelliere. Non so perché non è al fascicolo adesso”.
Il Giudice per mero scrupolo, sfoglia ancora una volta il fascicolo; nulla. Sta per dichiarare la mera ammissione dei testi di cui alla lista del pm e della parte civile, ma l’Avv. C. interviene.
Nonostante mi guardi snervato, evidentemente mi crede, o quanto meno spera che gli stia dicendo la verità, perché lo sento affermare: “Giudice, mi perdoni, ma mi permetto di insistere nel sostenere che la lista dovrebbe essere agli atti essendo stata ritualmente depositata dalla mia collaboratrice in cancelleria”.
Una sensazione di calore mi assale, svergognata in pubblica piazza! Giudice, cancelliere, pm, imputato, avvocato e tanto di pubblico presente in aula, mi guardano sprezzanti … per un attimo capisco come debba essersi sentito il protagonista di Kafka al suo risveglio da scarafaggio.
Si dice che ci sono dei momenti in cui si vede riscorrere tutta la propria vita davanti; ebbene in quel momento, davanti mi sono ripassati i fatti di una decina di giorni prima …
Avv. C. “Dottoressa, domani si deve depositare la lista testi per il processo X. Ci pensa lei?”
Io: “Certo, me ne occupo io”.
Su queste parole, il giorno dopo mi sono presentata alla porta della cancelleria del Giudice, dove sono rimasta qualche minuto, nell’attesa che la cancelliera terminasse la propria conversazione con una collega. Aveva subito, a suo dire ingiustamente, il rimbrotto di un certo avvocato che si era permesso di criticare il suo operato e che l’aveva “minacciata” di rivolgersi al Presidente. Incurante della mia presenza continuava a strepitare, evidenziando quanto fosse oberata e quanto l’avvocato fosse stato irrispettoso e pretenzioso. Accortasi finalmente della mia esistenza mi invitata ad entrare.

Cancelliera: “Prego, mi dica”.
Io: “Si, buongiorno. Dovrei depositare questa lista testi. Qui c’è la delega al deposito”.
Cancelliera: “Dia tutto. Lei è la Dottoressa Abba?”
Io: “Si sono io.”
La vedo apporre la formula sull’atto e posarlo in una vaschetta sulla scrivania.
Io: “Mi scusi, Dottoressa, non la inseriamo nel fascicolo?”
Cancelliera: “Ci penso io Dottoressa non si preoccupi, può andare”.
Mi dirigo all’uscita ma faccio retro front.
Io: “ Mi scusi Dottoressa, di nuovo io. Ma, non mi rilascia nulla?”
Cancelliera: “No Dottoressa. Non devo rilasciarle nulla”.
Io: “Ma non sarebbe possibile avere una prova di consegna? Una sua attestazione che le ho depositato la lista, insomma?”
Cancelliera: “Magari le metto una firma sul diario che dice?! Comunque, se ci tiene tanto può fare un copia dell’atto con il depositato, ma dovrà allegare i diritti di cancelleria”.
Io: “Ok, perfetto. Quindi, cosa devo fare?”
Cancelliera: “Intuisco che sia la sua prima volta. Allora, lei deve scendere al piano terra, andare al bar e comprare una marca da € 3,84. Poi torna qui. Facciamo una copia dell’atto dove ho già apposto il depositato, applichiamo la marca e potrà portare a casa la sua prova. Le sta bene?”
Io: “Ottimo. Vado a prendere la marca. Sa com’è, giusto per tranquillità! Torno subito”.
Torno ad oggi, all’udienza. Eccola l’illuminazione!Ho la copia con il depositato! Dalle retrovie uno splendido pavone si fa largo tra la folla: sono io che mi alzo di scatto e come una forsennata comincio a urlare: “Avvocato ce l’ho! Ce l’ho!”
L’Avvocato C. mi guarda shoccato. Tutti mi guardano shoccati. Ma io, a testa alta, attraverso fiera l’aula sventolando la mia copia. La porgo al mio dominus che, visionandola, ritrova il sorriso.
Avv. C.: “Giudice abbiamo una copia della lista testi ritualmente depositata 10 giorni fa. C’è il depositato della cancelleria quindi mi sembra evidente che per mero imprevisto l’originale non sia nel fascicolo. Sono certo che l’atto si trovi in cancelleria e che sarà prontamente trovato appena possibile”.
Ciò detto porge la copia a Pm e parte civile e successivamente al Giudice che, accertata la situazione, fa un passo indietro e ammette finalmente le nostre richieste. Un sospiro di sollievo viene tirato e una volta fuori dall’aula arriva ciò che può essere riconosciuto universalmente come la forma più diffusa di apprezzamento praticante/dominus: la pacca sulla spalla!
Avv. C.: “Complimenti Bea! Hai avuto iniziativa. Non ti sei limitata al deposito ma sei andata oltre. Ti sei posta un problema e ne hai anticipato la soluzione. Questo per me è interessarsi a quello che si sta facendo. Ci vediamo più tardi”.
È all’improvviso arriva la seconda illuminazione. Sono stata parte di qualcosa. Per la prima volta non percepisco la pratica come un dovere. L’aver contribuito, seppur in modo fortuito, ad un buon risultato mi dà una percezione diversa di quello che sto facendo. Devo smetterla di lamentarmi; devo fissare l’obiettivo, e il mio obiettivo è divenire Avvocato. Qualunque sia il percorso da fare.
Ma subito dopo arriva anche la terza …
Io: “Avvocato ci sarebbero i 3,84 euro anticipati per i diritti di cancelleria …”
Ma lui è già volato via, tra i corridoi del palazzo.
Come ogni bravo praticante sa, la lista testi va depositata presso la cancelleria del Giudice competente 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, ai sensi dell’art. 468 cpp. Si tratta di un termine c.d. libero, ovvero non si computa nè il dies a quo nè il dies ad quem. Al momento del deposito della lista – come anche nel caso di altri atti – è buona norma ( quanto meno nei processi di una certa rilevanza) farsi rilasciare una copia dell’atto con il depositato, di modo da poter dimostrare l’effettuazione del deposito qualora per qualunque motivo l’atto depositato non si trovasse o andasse comunque smarrito.
Qualora infatti il nostro praticante “maldestro” non avesse avuto la copia in questione, il Giudice si sarebbe limitato ad ammettere la citazione dei testi indicati dal pm e dalla parte civile e l’Avvocato C. non avrebbe potuto citare i propri testi, dovendosi limitare solo a contro esaminare quelli delle altre parti, pregiudicando la propria strategia processuale e il cliente. Una possibilità residuale potrebbe configurarsi, terminata l’acquisizione delle prove, con una richiesta ex art. 507 c.p.p., ma, si tratta di un grosso punto interrogativo, stante che potrà essere ammessa solo qualora il Giudice ritenga assolutamente necessario l’assunzione di nuovi mezzi di prova.
Ricordate dunque: in questa professione, a volte, sono le “piccolezze” che fanno la differenza.
BUONA PRATICA, to be continued …
Iolanda Giannola
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