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Prestito casa ai figli: l’immobile deve essere restituito ai genitori anziani che ne hanno bisogno

Capita spesso che i genitori aiutino economicamente i figli nei momenti di difficoltà, alcune volte regalando o prestando anche degli immobili. Il caso che analizziamo oggi tratta proprio di questo argomento. In passato due figli avevano ricevuto in comodato d’uso l’appartamento dei genitori ma a causa di problemi di salute ed economici questi ultimi avevano chiesto ai propri discendenti di riavere dell’immobile indietro. Questo non è avvenuto per cui i genitori hanno dovuto intraprendere un iter luogo legale, sino all’ultimo grado di giudizio. Ecco la sentenza n. 17332 del 2018 della Corte di Cassazione.

Prestito casa ai figli: la vicenda

Gli anziani genitori avevano ricevuto esito negativo sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello di Messina che ritenevano che gli anziani genitori non avessero dimostrato il carattere precario del comodato e che i problemi di salute non erano tali da richiedere delle somme ingenti di denaro per le cure tali da richiedere indietro l’immobile.

Contro la sentenza della Corte territoriale i due genitori fanno ricorso per cassazione. I motivi sono tre e due dei quali sono, secondo la Suprema Corte, fondati.

La sentenza della Cassazione

Gli ermellini, valutato tutto il materiale in loro possesso, ritengo che gli anziani genitori non abbiano tutti i torti nel richiedere indietro l’immobile che avevano prestato ai loro discendenti. Dagli atti si evince che le pensioni dei due coniugi sono modeste e l’appartamento oggetto di analisi è l’unico che hanno a disposizione.

Pertanto la Cassazione sottolinea che “dovevano essere i comodatari, nella specie, a dimostrare che il contratto fosse stato concluso per esigenze di tutela della famiglia e della prole, esigenze persistenti anche nel momento in cui la richiesta di cessazione del comodato era stata proposta. […] L’età avanzata degli stessi, di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese mediche, avrebbe dovuto essere considerata un fattore decisivo, tanto più in considerazione della data risalente del comodato e dell’età dei figli dei convenuti, uno dei quali è ormai maggiorenne. A tutto ciò va aggiunto, infine, l’obbligo di assistenza che grava comunque sui figli in favore dei genitori anziani (art. 433 cod. civ.) e che non consente di porre sulle spalle di questi ultimi una sorta di onere permanente di contribuzione al mantenimento delle più giovani generazioni.”

Il ricorso è quindi fondato e la sentenza viene cassata.

Maria Rita Corda

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