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Procura alle liti: validità anche se non si indica la società rappresentata

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24263/2016, è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa ad una procura alle liti contenente solo il nome del rappresentante: avrà valore anche in caso di mancata indicazione della società rappresentata?

Il legale rappresentante pro tempore, svolge un ruolo fondamentale nelle attività delle società, in particolar modo nei rapporti con l’esterno.

Ma cosa accade se il soggetto rappresentante, nello svolgimento delle sue attività per conto della società, utilizza il proprio nome senza indicare la società rappresentata? Sulla questione, è stata chiamata ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

Procura alle liti: il caso

Il legale rappresentante di una società per la vendita di articoli di arredo e casalinghi, con ricorso presentato dinnanzi al Tribunale di Sondrio (poi ritenuto incompetente per territorio), riassumeva il giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano agendo sia in nome proprio che in qualità di liquidatore della società citata, nei confronti di altra società, onde sentire accertare i propri crediti quali agente della convenuta a titolo di provvigioni.

Il giudice del lavoro di prime cure, accoglieva parzialmente la domanda.

Successivamente, adita la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’11.6.2010, confermava la decisione del primo giudice, condannando parte avversa a corrispondere al ricorrente le provvigioni.

Allo stesso tempo, però, dichiarava inammissibili le domande formulate in nome e per conto della società che il ricorrente rappresentava, ritenendo il difetto di procura alle liti, in violazione dell’art. 83 c.p.c. .

La Corte territoriale, infatti, rilevava che la società di controparte, aveva sottoscritto due contratti di agenzia: il primo con il ricorrente in proprio e l’altro con la società rappresentata dal ricorrente rilevando che, i diritti derivanti dal secondo contratto, facevano capo esclusivamente alla società nonostante lo stesso ricorrente dichiarava di agire nella qualità di legale rappresentante (liquidatore) della stessa.

Ciò si desumeva dal fatto che il ricorrente aveva sottoscritto un’ unica procura alle liti come persona fisica, senza la spendita della denominazione sociale.

Sulla questione, pertanto, veniva proposto ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Procura alle liti: la decisione della Cassazione

La Corte, veniva chiamata a decidere se fosse necessaria la spendita della doppia veste del rappresentante per conferire procura alle liti in relazione ad entrambi i soggetti in causa, come sostenuto dalla Corte di merito oppure se, in mancanza della specifica dichiarazione, la sola firma della persona fisica avrebbe potuto conferire il potere di rappresentanza tecnica anche per la persona giuridica rappresentata, sulla base del presupposto che, tale volontà, sia ricavabile dal contenuto dell’atto processuale al quale accede la procura alle liti.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si pronunciava sulla questione con la sentenza del 29 novembre 2016, n. 24263.

La Corte, in riforma di quanto espresso dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza in questione, accoglieva il ricorso, pronunciandosi nel senso di ritenere che la procura alle liti, avesse valenza anche in rappresentanza della società non menzionata, purché tale volontà fosse riconoscibile nell’atto processuale.cassazione

I principi su cui ha basato la propria decisione, si sono ispirati al disposto di cui all’art. 1367 c.c., secondo cui «Nel dubbio il contratto o le singole clausole, devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».

Peraltro, i Giudici di via Cavour, già in passato si erano espressi sul tema: in particolar modo, la stessa Corte, a Sezioni Unite, riporta una sentenza del 1995 n. 11178 in cui, qualora sia dubbia la procura, alla stessa deve riconoscersi « piuttosto la volontà che le consente di ottenere l’esame del merito del ricorso, che quella che lo impedisce: ciò che corrisponde ad una regola propria del processo, ordinato alla pronunzia sul merito della pretesa ed all’accertamento della volontà della legge nel caso concreto anziché a pronunzie sull’ordine del processo».

Sulla questione in specie, pertanto, la Corte di Cassazione, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ha rilevato che « in mancanza di data della procura alle liti, deve escludersi la certezza della sua apposizione a margine di un ricorso già predisposto, ciò che fornirebbe ex se la prova della duplicità di veste della persona fisica delegante» ma che «in ragione del collegamento tra la procura alle liti e l’atto di ricorso con il quale la procura forma corpo unico, il ricorrente abbia inteso conferire il potere rappresentativo non solo quale persona fisica, ma anche quale legale rappresentante della società rappresentata, i cui diritti pure sono oggetto di giudizio; in mancanza di elementi di prova contraria deve dunque applicarsi il criterio sussidiario dell’articolo 1367 cc., attribuendosi alla procura il significato che le consente l’esame integrale delle pretese azionate in giudizio».

Cari rappresentanti, a seguito di questa pronuncia potrete godere di maggiori tutele ma attenzione, una menzione in più non è mai di troppo.

Maria Teresa La sala

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