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Procura speciale in foglio separato: per la Cassazione è un mero vizio materiale

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 26338 del 7 novembre 2017, affronta la questione relativa alla validità della procura speciale rilasciata su un foglio separato rispetto all’atto.

In particolare, si trattava di un giudizio innanzi al CNF, ossia il Consiglio Nazionale Forense, innanzi al quale un avvocato aveva impugnato una decisione disciplinare che ne disponeva la radiazione dall’albo. Il CNF aveva dichiarato il ricorso inammissibile in quanto la procura speciale non avrebbe rispettato i requisiti ex art 83 c.p.c. in quanto contenuta in un foglio autonomo non congiunto materialmente all’atto cui si riferiva. Il Cnf, infatti, ribadiva come il ricorso sia da ritenersi ammissibile soltanto se rispettoso delle forme di cui all’art. 83 c.p.c. e quindi se sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata dopo la decisione del Consiglio dell’Ordine e prima della proposizione del ricorso nel rispetto delle forme imposte dal codice di procedura.

Contro la decisione del CNF l’avvocato proponeva ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione che accoglievano la censura del legale. Infatti, risultava che la procura era stata rilasciata in data successiva alla pronuncia disciplinare e che i tre atti (pronuncia disciplinare, ricorso al CNF e procura) fossero stati congiuntamente depositati innanzi al Consiglio e che la procura si riferisse in maniera specifica al ricorso proposto.

Dunque, in virtù di ciò, il vizio fatto valere consisteva in un mero rilievo formale da equiparare a una sorta di errore materiale, sussistendo la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata (specialità) e l’inequivocabile certezza della provenienza degli atti dalla parte ricorrente. La procura, dunque, anche se contenuta in atto separato, era da ritenere sussistente e idonea ad essere qualificata come procura speciale tale da rendere ammissibile il ricorso proposto. Eventualmente, il CNF avrebbe dovuto concedere ex art. 182 c.p.c. un termine per sanare la procura irregolare, senza dichiarare per ciò solo il ricorso inammissibile.

La pronuncia della Suprema Corte ha carattere antiformalistico e apre le porte ad una maggior facilità di esame nel merito dei ricorsi proposti, pure a fronte di meri vizi materiali inidonei ad incidere effettivamente sui diritti di difesa.

Martina Scarabotta

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