Il professionista lancia oggetti alla dipendente, condannato
Commette maltrattamenti il professionista che insulta, minaccia e ingiuria la sua dipendente. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51591/2016 che, appunto, ha confermato la condanna al commercialista imputato per maltrattamenti, ex art. 572 c.p., per condotte vessatorie cui aveva sistematicamente sottoposto la donna nell’ambito lavorativo.
Nello specifico, da un’attenta lettura della sentenza, si evince che per il professionista, le espressioni di ira, le sanzioni umilianti, gli insulti e addirittura i lanci di oggetti, erano scaturiti da una reazione, secondo le testimonianze, a veri o presunti errori della donna e si trattava di atteggiamenti finalizzati, esclusivamente, nell’intento dello stesso, di esercitare il potere direttivo correlato alla sua superiorità gerarchica di fatto.
I poteri ed i limiti del datore di lavoro
In effetti, per la Suprema Corte, non v’è dubbio che il datore di lavoro sia titolare del potere di correzione e disciplina, intesi come poteri di indicare le modalità adeguate di esecuzione della prestazione di lavoro, necessarie, o anche solo opportune, perché la complessiva attività posta in essere dal soggetto organizzato per raggiungere un risultato economico (che sia un bene o un servizio, privato o pubblico) possa essere efficace allo scopo che ne giustifica e consente l’esistenza. Proprio dentro tali limiti, quindi, è possibile sussumere il lavoratore dipendente nella qualità di soggetto sottoposto all’autorità del datore di lavoro, ma tuttavia va chiarito che il rapporto è quello tra due persone poste sul medesimo piano, quanto al profilo della dignità e dell’autonomia individuale.
In altri termini, il ragionamento formulato dai Giudici, parte da una importante considerazione, ossia che nel rapporto di lavoro, il potere di correzione e disciplina è esclusivamente funzionale ad assicurare la qualità e l’efficacia del risultato perseguito dalla singola organizzazione lavorativa, di cui è responsabile e fonte il datore di lavoro, nei limiti, però, del rispetto della dignità personale altrui.
Il reato di maltrattamenti
Tanto premesso, tale fattispecie va ricondotta, secondo la Corte di Cassazione, non al reato di cui all’art. 571 c.p. (rubricato come “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”) come sostenuto dal giudice del merito, ma in quella di maltrattamenti ex art. 572 c.p. in quanto vi sono state condotte del tutto eccentriche rispetto all’esercizio, pur eccedente i limiti fisiologici, del potere di correzione/disciplinare.
Infatti, si legge nella parte motiva che “poiché la riferita situazione ambientale è sussumibile nel contesto lavorativo caratterizzato da quella che per comodità espositiva è stata qualificata come parafamiliarità (cioè uno studio commercialistico con pochi dipendenti), intesa come sottoposizione di una persona all’autorità di altra in un contesto di prossimità permanente per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro, di abitudini di vita proprie e fisiologiche alle comunità familiari per la stretta comunanza di vita, nonché di affidamento e fiducia del sottoposto (soggetto più debole) rispetto all’azione di chi ha ed esercita l’autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità, tali condotte debbono essere sussunte nella più grave fattispecie dell’art. 572 c.p.”.
Mariano Fergola