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Il proprietario impedisce all’inquilina di rientrare nell’appartamento: non è reato

Le coabitazioni sono difficili, si sa. Può succedere, ad esempio, che a fronte delle quotidiane diatribe, qualcuno venga letteralmente sbattuto fuori dalla propria abitazione.

Tuttavia, ciò può non essere abbastanza – secondo quanto riportato nella pronuncia n.31598, depositata lo scorso 27 giugno dalla sezione VI penale della Cassazione – per integrare la fattispecie di reato ex art. 392 cod.pen. rubricato come “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.

Il caso. V. è coinquilina della proprietaria, S., da cui ha preso in locazione parte dell’appartamento in cui tutt’ora vive. A fronte di una problematica convivenza, V. si era più volte barricata in casa al fine di escludere la presenza della locatrice che, anche per le ricadute negative date dall’impossibilità di accesso nell’abitazione, era anche arrivata a patire una crisi epilettica.

Così, una volta uscita l’inquilina, a sua volta, S. decide di chiuderla fuori.

Nell’impossibilità di rientrare, V. si rivolge alla giustizia per veder condannata la propria locatrice ed R. per aver concorso nella condotta.

Sia in primo che in secondo grado, i due sono stati assolti dall’accusa: giustificata per aver agiro in legittima difesa la prima, ritenuto estraneo ai fatti il secondo. Così, V. decide di ricorrere in ultima istanza per veder annullata la sentenza assolutoria emessa in Appello, senza però vedere soddisfatte le proprie pretese con contestuale condanna alle spese.

Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile.

Ad oggetto del ricorso vengono dedotti sostanzialmente due motivi: violazione dell’art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione, sia per il presunto aiuto prestato nella condotta da R. che per la mancanza di immediatezza nella reazione al pericolo (essendosi svolta diverse ore prima la supposta azione illecita della ricorrente); quindi difetto dei presupposti del reato di cui all’art. 392 cod. pen., che presuppone l’azionabilità in giudizio della pretesa dell’agente, nella specie non sussistente.

La Suprema Corte parte dalla ricostruzione degli elementi costitutivi della fattispecie ex art.392 cod.pen. e di quelli differenziali rispetto al reato di “violenza privata”, di cui all’art. 610 cod.pen.

Se da un lato, tali fattispecie “contengono ugualmente l’elemento della violenza o della minaccia alla persona” queste si differenziano “non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all’art. 392 cod. pen. l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero di diritto realmente esistente”.

Premesso questo, viene posta l’attenzione anche sui presupposti necessari ai fini della configurabilità della scriminante di cui all’art.52 cod.pen., su tutti “l’attualità del pericolo da cui deriva la necessità della difesa, consistente cioè in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione ovvero in una minaccia od offesa imminenti”.

Nella sentenza impugnata sono stati correttamente applicati tali principi. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la condotta contestata fu commessa dall’imputata S. al fine di conseguire l’auto-reintegrazione nel possesso dell’appartamento, a seguito di uno spoglio arbitrario ad opera della V., e che la reazione è avvenuta quando lo spoglio era ancora in corso.

Al contempo, è da escludersi la partecipazione ai fatti in contestazione dell’imputato R. , a maggior ragione se dimostrata attraverso le censure introdotte dalla ricorrente e rivolte a dare una diversa ricostruzione dei fatti.

Francesco Donnici

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