Shopping Cart

Protezione internazionale allo straniero gay, se in patria l’omosessualità è reato

La Suprema Corte con l’ordinanza 29621/2017 si è recentemente pronunciata sulla richiesta di protezione internazionale di un ragazzo scappato dalla Nigeria perché perseguitato per la sua presunta omosessualità. Il cittadino nigeriano ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 976/2016 della Corte di Appello di Ancona presentando 4 motivi. Analizziamo insieme la sentenza per comprendere al meglio il caso.

Protezione internazionale, il caso

Il protagonista della vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione è un

ragazzo nigeriano che a causa di una condizione di estrema povertà era stato costretto a prostituirsi. I suoi clienti erano principalmente uomini e durante uno di questi incontri clandestini uno di questi aveva avuto un malore. La famiglia del cliente aveva denunciato il ragazzo alla polizia, ma lui era riuscito a scappare durante un’irruzione improvvisa. Per vendicarsi, la famiglia del cliente aveva incendiato la sua abitazione e ucciso la madre, la compagna e il figlio.

Per scappare da questa continua situazione di minaccia, il ragazzo era fuggito dal suo Paese arrivando in Italia via mare.

La Corte d’Appello di Ancona che aveva precedentemente analizzato il caso aveva ritenuto che in base alle informazioni in suo possesso, non vi erano i presupposti di una persecuzione, indispensabile per ottenere la protezione internazionale.

Le motivazioni del ricorso

Il ragazzo nigeriano ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 5 del d.lgs. n. 251/2007 per aver sottovalutato il suo racconto. Il secondo motivo è relativo al non aver approfondito la situazione sociale e politica della Nigeria. Il terzo motivo denuncia il non aver “valutato l’esistenza di motivi di salute, personale vulnerabilità, carestia e insufficiente rispetto ai diritti umani del Paese d’origine” al fine di concedere la protezione internazionale. Il quarto motivo, invece, riguarda la violazione dell’articolo 10 della Costituzione per non avere accolto la richiesta del ricorrente che proviene da un Paese in cui non sono garantite le nostre stesse libertà, in primis quella di manifestare liberamente la propria sessualità.

Protezione internazionale, la decisione della Corte

I motivi sono stati accettati. Secondo la Corte di Cassazione, nel precedente giudizio non si è tenuto conto che l’essere omosessuale in un Paese come la Nigeria è un reato e questo limita le libertà sessuali di un individuo e lo mette in evidente pericolo. Questo può essere un motivo per riconoscere la protezione internazionale.

In conclusione possiamo dire che se un individuo fugge da un Paese in cui l’essere omosessuale è visto come un reato e per questo motivo viene perseguitato, la protezione internazionale deve essere riconosciuta.  

Maria Rita Corda

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner