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Pubblicità in strada: sanzioni distinte per il concorso materiale di violazioni

Pubblicità in strada e violazione del codice della strada: se avete un’attività da promuovere attenzione a cedere all’affissione pubblicitaria selvaggia e non autorizzata sul territorio comunale, perché potreste avere una sorpresa a dir poco salata!

 

Al fine di evitare che ognuno di noi possa andare in giro per la città ad attaccare pannelli e volantini di promozione della propria attività, l’art. 23 del Codice della Strada al comma 4 prevede che: “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada”.

Pubblicità in strada strada e violazioni: il caso

Un Hotel sito in provincia di Firenze, installava, in diversi siti del territorio Comunale, dodici impianti pubblicitari senza previamente richiedere autorizzazione al Comune. Pertanto, la Polizia Municipale provvedeva ad elevare dodici distinti verbali di accertamento per ogni violazione constatata.
Proponeva ricorso in opposizione ai verbali, dinnanzi al Giudice di Pace, la legale rappresentante della struttura ricettiva, la quale sosteneva l’illegittimità delle dodici contestazioni in violazione del principio del ne bis in idem e chiedeva che fosse applicato l’art. 198 del Codice della Strada.
In primo grado la domanda dell’Hotel veniva accolta, ritenendo l’esistenza di un’unica violazione dell’art. 23 con conseguente annullamento degli altri undici verbali.

Pubblicità in strada e violazioni: i principi applicati dal Tribunale di Firenze

Il Comune appellava la sentenza del Giudice di Pace contestando l’applicazione dell’art. 198 del Codice della Strada al caso di specie.
Con sentenza n.887 del 15 marzo 2017 il Tribunale di Firenze, ha appoggiato la tesi del Comune, escludendo l’applicazione dell’art. 198 del Codice della Strada perché codesta norma nel sancire il cumulo giuridico, mutuato dal codice penale (art. 81 c.p.), prevede che colui che commette, con una sola azione od omissione, più violazioni (della stessa norma o di norme diverse) viene punito con la sanzione prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo.Invero, il Tribunale di Firenze ha affermato che tale disposizione si applica al concorso cosiddetto formale di violazioni, ove la pluralità di infrazioni derivino da una singola condotta illecita.
Tale tesi è suffragata dal consolidato orientamento dei Giudici di Legittimità che hanno più volte affermato che la legge 689/1981 prevede l’applicabilità del cumulo giuridico solo per il concorso formale e non anche per quello materiale, mentre, in quest’ultimo caso, il trasgressore risponderebbe di un numero di sanzioni pari al numero di infrazioni commesse (Cass.7428/1995; Cass. civ.6663/1992; Cass.Civ.3527/1992).
Pertanto, il Tribunale di Firenze, sulla base di un orientamento recente della Cassazione, ha accolto l’appello del Comune e condannato l’Hotel al pagamento delle dodici sanzioni, sostenendo che le violazioni commesse a distanza di diversi minuti o di chilometri non sono legate dal vincolo della continuazione per cui devono essere considerate come singoli illeciti in concorso materiale tra loro (Cass. civ. n. 15690/2012).
Maria Rita Toscano

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