Se il condomino cade sulle scale bagnate a causa delle pulizie in corso, la responsabilità per il risarcimento dei danni è in capo al condominio.
E’ quanto affermato dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23727 del 22 novembre 2016.
Cade dalle scale,responsabile il condominio ex art. 2051 c.c.
Con atto di citazione un condomino esponeva di aver subito danni fisici scivolando, mentre usciva dalla propria abitazione, sulle scale condominiali bagnate con acqua e sapone perché oggetto di pulizie svolte dall’apposita impresa incaricata; domandava il risarcimento all’amministratore di condominio, nella sua qualità di custode, e al condominio ex art. 2043, c.c.
La Corte di appello affermava la responsabilità ex art. 2051, c.c., sia dell’amministratore che del condominio, sull’assunto della pericolosità della cosa custodita anche se innescata da un agente esterno.
Il ricorso per Cassazione veniva rigettato, non accogliendosi la doglianza per cui la presenza sulle scale dell’acqua e sapone utilizzate per le pulizie doveva ritenersi configurare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tale norma prevede la responsabilità per le cose in custodia per cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La Corte ha affermato che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo. Nel caso di specie, tuttavia, veniva accertato il ruolo causale essenziale dell’acqua sulle scale che non può essere qualificato quale imprevedibile, inevitabile ed esclusivo, ossia eccezionalmente assorbente e avulso dal normale utilizzo della cosa in custodia.
In altri termini, il condominio è responsabile delle cose in custodia avendo quindi un generale dovere di vigilanza e controllo. Accertato tale rapporto di custodia, sussiste in capo al condominio una responsabilità oggettiva per i danni cagionati dalle cose in custodia che può essere evitata solo provando il caso fortuito, ovvero che il danno sia stato cagionato per l’intervento di fattori esterni ed imprevedibili.
Tale non può essere qualificata la presenza dell’acqua e sapone che rendono le scale scivolose e pericolose durante le pulizie condominiali. Non esistendo il caso fortuito, ne consegue la responsabilità oggettiva del condominio, in solido con l’amministratore, per i danni subiti dal condominio che, scivolando, cade dalle scale.
Martina Scarabotta