Shopping Cart

Racconta particolari hot altrui, scatta la diffamazione

Chiunque, comunicando con più persone, racconti particolari di situazioni intime riguardanti terze persone, commette il reato di diffamazione (Cass. 50058/2016).

Racconta particolari hot altrui, il caso

La vicenda portata al vaglio della Cassazione traeva origine dalla condotta di un soggetto che con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone, offendeva l’onore e il decoro di una donna, raccontando che la stessa durante un rapporto sessuale consumato con un uomo nella propria abitazione sarebbe rimasta “attaccata” con lo stesso.

La difesa ricorreva sostenendo che non vi fosse certezza della provenienza delle frasi lesive da parte dell’imputato, in quanto l’unico testimone escusso aveva dichiarato di avere appreso il nome della persona che aveva pronunciato tali frasi dal barista del circolo in cui il racconto avveniva, barista che – secondo il ricorrente –  il testimone non conosceva.

La Suprema Corte chiarisce che il teste dichiarava di avere appreso dal barista suddetto il nome della persona che aveva pronunciato le frasi lesive, specificando che detta persona a lui era nota in quanto cliente del circolo e aggiungeva che la vicenda veniva riferita in presenza di altre tre persone.

Inoltre, la descrizione dei fatti fornita dal teste coincideva con quanto dichiarato da altro soggetto, che era certo dell’identità del ricorrente e raccontava lo stesso fatto e le stesse frasi; dimostrando in tal modo che provenissero dallo stesso soggetto, identificato nel ricorrente. La difesa, che ora contestava la circostanza per cui tale testimone non fosse un testimone diretto, non aveva in precedenza chiesto che venisse sentito il teste diretto.

La Corte enuncia un principio, ormai divenuto consolidato nella prassi giurisprudenziale, secondo il quale le dichiarazioni de relato sono utilizzabili laddove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento. E’ una ipotesi di inutilizzabilità che per legge risulta circoscritta al solo caso in cui sia stato il giudice ad omettere la citazione dei testimoni diretti, nonostante le parti ne abbiano fatto richiesta.

Diffamazione, gli elementi costitutivi della fattispecie

L’art. 595 c.p. dispone che : “Chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 2.065”.

Tale norma ha la funzione di tutelare l’interesse dello stato a preservare l’integrità morale di ogni individuo.

La reputazione non risiede in uno stato o sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, né tanto meno nel semplice amor proprio: essa è il senso della dignità personale nell’opinione degli altri. (Cass. 3247/1995). In altre parole, la reputazione consiste nella stima diffusa nell’ambiente sociale,  nell’idea che ognuno ha dell’onore e del decoro altrui.

Le frasi che il soggetto pronuncia ovvero scrive devono ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione, creando un grave discredito al decoro della persona offesa.

In tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico che assiste l’agente consiste non solo nella consapevolezza di pronunciare o scrivere tali frasi che offendono l’altrui persona, ma anche nella volontà che le frasi denigratorie siano portate a conoscenza di più persone.

Il soggetto, imputato in tale vicenda, che si recava in un bar e alla presenza di più persone rivelava particolari della sfera intima della donna offesa, senza dubbio ne ledeva il decoro, l‘onore e la reputazione, avendo egli senz’altro la consapevolezza che tali dettagli sarebbero stati ulteriormente divulgati. La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Oscar Wild diceva: “I fatti miei mi annoiano sempre a morte; preferisco quelli degli altri”.

Teresa Cosentino

Ultimi articoli

DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO, CAMBIARE SI PUO’
L’operaio lento è licenziabile? Per la Corte di Cassazione sì
Traffico illecito di rifiuti, abusivismo edilizio e reati contro la biodiversità. Il rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente
Bassi consumi elettrici? Niente agevolazioni per la prima casa

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner