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Ravvedimento operoso in materia fiscale: possibile in caso di violazione, non per rimborsi

Ravvedimento operoso in materia fiscale: possibile in caso di violazione, non per ottenere rimborsi

Il tema del ravvedimento operoso nel settore del diritto fiscale ha sempre rivestito un’importanza chiave per ridurre l’importo delle sanzioni eventualmente comminate dall’Amministrazione tributaria.

L’ultima sentenza della Cassazione sul ravvedimento operoso

La Corte di Cassazione ha recentemente risolto un difficile caso in tema di ravvedimento operoso. In particolare, nella specie esisteva un contratto di agenzia tra una società controllante ed una controllata appartenenti allo stesso gruppo: l’Agenzia delle Entrate contesta che siffatto sistema richieda il riconoscimento dell’istituto del trasfer pricing a fini fiscali. Innanzi alla Commissione Tributaria Regionale in realtà aveva prevalso la linea difensiva delle imprese, la quale aveva sottolineata l’assimilabilità del prezzo praticato ai terzi e di quello praticato alla controllata. In quest’ottica, parlare di trasfer pricing sarebbe stato inadeguato, anche alla luce del fatto che il fatturato incrementato era comunque quello del preponente nel rapporto di agenzia. Il che è assunto più che condivisibile in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, l’Amministrazione  ha l’onere della prova della differenza tra corrispettivo pattuito e valore normale se vuole ottenere il riconoscimento del trasfer pricing.

Disciplina tributaria e giurisprudenza

La disciplina ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 secondo la Suprema Corte richiede la verifica dei presupposti di applicabilità della sanzione perché possa poi concretizzarsi il ravvedimento operoso. Questo istituto è infatti pensato per operare quando sia stata commessa una violazione per ridurre l’entità della sanzione e non può invece essere invocato per ottenere un rimborso delle imposte versate ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 o ai sensi dell’art. 10 L. n. 212/2000. Peraltro, nello specifico caso di specie, la Cassazione ha escluso che la violazione avesse la necessaria natura “formale”: la ricorrente non ha infatti presentato alcuna prova a sostegno dell’incertezza normativa ed in verità la violazione ha attivamente condizionato la determinazione dell’imponibile.

Davide Gambetta

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