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Regime di solidarietà anche nella gara pubblica

Troppo spesso i lavoratori incontrano difficoltà nel recuperare la retribuzione non corrisposta.
Per agevolare il raggiungimento di tale obiettivo il legislatore ha introdotto uno speciale regime di solidarietà tra il committente, il datore di lavoro ed eventuali subappaltatori. Questi soggetti, infatti, sono tutti coobbligati nei confronti dei lavoratori che non hanno ricevuto l’adeguato trattamento economico.

Regime di solidarietà anche nella gara pubblica: il caso

Un Consorzio, che aveva stipulato un contratto di appalto con Trenitalia s.p.a. avente ad oggetto la pulizia del materiale e delle attrezzature industriali, non aveva correttamente retribuito un lavoratore, il quale, in forza dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, agiva direttamente contro la committente, Trenitalia s.p.a., per ottenere il pagamento di differenze retributive, trattamento di fine rapporto ed altri emolumenti.
In primo grado le ragioni del lavoratore venivano riconosciute. Tuttavia, in appello Trenitalia s.p.a. aveva la meglio, ritenendo, il giudice, che il principio di solidarietà, di cui al decreto 276/2003, non potesse essere applicato agli appalti pubblici.

Regime di solidarietà nella gara pubblica: le motivazioni della Corte di Cassazione

La fattispecie solleva il problema della compatibilità tra la disciplina in materia di occupazione e tutela dei lavoratori (d.lgs. 276/2003), e la disciplina dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, quest’ultima normativa, non è di per sé esaustiva ma sembra essere compatibile con disposizioni ad essa esterne, come chiaramente evidenziato dal richiamo operato alle norme di diritto comune dall’art. 2 comma 4 del decreto 163/2006.
Ed invero, con la recente pronuncia n. 10731 del 24 maggio 2016 la Cassazione ha ritenuto insussistente il divieto di applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29 (d.Lgs. 276/2003) nei confronti dei soggetti privati (quali Trenitalia s.p.a.), anche laddove fossero committenti in appalti pubblici.
Da un esame svolto sulla natura delle norme giuridiche in questione, emerge che il decreto legislativo 276/2003 regola la materia dell’occupazione, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, riservando un’azione diretta anche nei confronti del committente; mentre, il decreto 163/2006, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, appresta una tutela ai lavoratori, mediante un costante monitoraggio dell’osservanza del loro regolare adempimento a cura dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori.
Sulla base di queste valutazioni, con sentenza n. 8959 del 06 aprile 2017, la Corte ha ritenuto compatibili, in concorso tra loro, le due predette discipline nei confronti di un imprenditore, soggetto di diritto privato, come Trenitalia s.p.a., a cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella qualità di ente aggiudicatore. Pertanto, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto il diritto dell’addetto alle pulizie a richiedere la tutela garantita dal regime di solidarietà di cui all’art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Maria Rita Toscano

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