Shopping Cart

Registrazioni telefoniche: i limiti della prova nel giudizio civile

“Le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti”.

Parla chiaro la norma del codice civile di cui all’art. 2712 c.c. relativa al valore probatorio delle riproduzioni meccaniche e quindi anche delle registrazioni fonografiche di conversazioni telefoniche e la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l’ordinanza n. 5259 del primo marzo 2017, è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sull’interpretazione di tale norma, questa volta nell’ambito di un giudizio civile relativo a questioni inerenti i terreni agrari.

In particolare, l’attore impugnava la pronuncia di merito in quanto la Corte d’appello non avrebbe valutato a fini probatori la registrazione fonografica di due telefonate intercorse tra soggetti estranei alla lite, escludendone la validità come fonte di prova.

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, chiarendo che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 cod. civ., solo se la conversazione sia avvenuta tra le parti in causa e a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il contenuto risultante dal nastro.

Inoltre, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione si sia svolta, sia parte in causa.

In generale, dunque, per la utilizzabilità di una registrazione fonografica a fini probatori in sede giudiziale non occorre il consenso da parte del soggetto “intercettato”, anche qualora la conversazione abbia ad oggetto fatti privati, purché non venga resa pubblica al di fuori delle aule giudiziarie, con conseguente inevitabile violazione della privacy. Tuttavia, per la sua utilizzabilità a fini probatori, occorre che si tratti di conversazione a cui abbia partecipato almeno una delle parti in causa e che il soggetto contro cui sia prodotta non ne contesti la veridicità.

Nel caso  concreto, dato che la conversazione telefonica registrata si era svolta tra soggetti diversi dalle parti in causa, alla stessa non poteva riconoscersi alcun valore probatorio né l’idoneità a far trarre al giudice dalla stessa argomenti di prova.

Martina Scarabotta

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner