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Regole di evidenza pubblica e forma scritta per i contratti conclusi dalle ASP

I contratti dell’A.s.p. necessitano della forma scritta a pena di invalidità, ed è necessario rispettare le regole dell’evidenza pubblica?
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione Terza), con la sentenza 2 dicembre 2016, n. 24640 ha esaminato l’ipotesi in cui l’oggetto dell’attività negoziale di un’A.s.p. rientri nella disciplina prevista dal codice del contratti pubblici.
In tal caso «il mancato ricorso all’evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell’art. 1418, co. 1, c.c., per violazione di norma imperativa».

Contratti conclusi dalle Aziende sanitarie provinciali secondo la Corte di Cassazione
Contratti conclusi dalle Aziende sanitarie provinciali secondo la Corte di Cassazione

EVIDENZA PUBBLICA E FORMA CONTRATTUALE DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

Al riguardo, la natura di ente pubblico economico di un’Azienda sanitaria provinciale è stabilita dall’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. n. 502/92.
Essa comporta che la stessa «per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato».
Tuttavia, la legge consente che l’A.s.p. possa operare quale “organismo di diritto pubblico” e “amministrazione aggiudicatrice”.
Di conseguenza, essa sarà soggetta alle previsioni del c.d. codice del contratti pubblici, ed alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto.
Ciò costituisce un «corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell’attività negoziale degli enti pubblici».

L’ERRATA INTERPRETAZIONE DEI GIUDICI DI SECONDE CURE

Il giudice d’appello aveva richiamato un orientamento secondo cui la natura privatistica delle A.s.l. determina il «mancato assoggettamento delle medesime alle norme sull’evidenza pubblica».
Ciò avrebbe determinato, dato il carattere imprenditoriale di tali enti, l’applicazione delle norme civilistiche.
Quindi sarebbe consentito loro di poter operare con gli strumenti del diritto comune, con conseguente mancata applicazione della forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti se non in ipotesi determinate.
Tale argomentazione «erroneamente non ha considerato che la fattispecie non poteva giustificare alcuna libertà delle forme».
La sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata, dunque, cassata per tale vizio e rinviata al Giudice di seconde cure in altra composizione.

LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

L’orientamento pacifico della Cassazione, infatti, è nel senso di ritenere che l’Azienda Sanitaria rientri nella pubblica amministrazione in senso lato (cfr. Cass. Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031).
Posto che essa ha acquisito una propria soggettività giuridica, le è stata riconosciuta un’autonomia di carattere imprenditoriale.
Tuttavia, i contratti dell’A.s.p. sono tenuti al rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, si tratta di un “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 2006, n. 163.
In quanto tale, esso è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.
Esso è dotato di personalità giuridica e la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Pertanto, i contratti dell’A.s.p., quale “amministrazione aggiudicatrice” restano assoggettati alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

Iacopo Correa

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