Shopping Cart

I requisiti di capacità tecnica introdotti dalla stazione appaltante

I criteri di adeguatezza, proporzionalità e necessarietà, che devono ispirare l’azione amministrativa, talvolta possono indurre una stazione appaltante a richiedere da parte dei concorrenti requisiti di capacità tecnica particolarmente rigorosi.
Tuttavia, essi vanno parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto.

I requisiti di capacità tecnica secondo il Consiglio di Stato

È quanto ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 4 gennaio 2017.
Rientra, infatti, nelle scelte discrezionali di una amministrazione aggiudicatrice la previsione di requisiti di capacità tecnica particolarmente rigorosi, superiori a quelli previsti dalla legge.
Ciò nonostante, essi in nessun caso dovranno essere «discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore».
Difatti, «devono essere riferiti alle specifiche peculiarità del contratto, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima».
Il passaggio intermedio è dato dalla verifica preventiva della congruità delle credenziali e delle qualificazioni nelle esperienze lavorative pregresse dei concorrenti.
Sembrerebbe in tal modo sussistere il pericolo di una limitazione del favor partecipationis e del principio di libera concorrenza tra le imprese.
Di fatto, in un’ottica di adeguato bilanciamento tra le contrapposte esigenze, l’idoneità tecnica richiesta e comprovata, potrà garantire la buona esecuzione del contratto.

I requisiti di capacità tecnica: il c.d. servizio di punta

Il Collegio ha esaminato il dato di esperienza maturato dalla ricorrente circa il c.d. servizio di punta.
Tale requisito specifico doveva essere in possesso dei concorrenti per l’ammissione alla gara.
Gli artt. 41 e 42 del vecchio codice dei contratti pubblici, positivizzavano la possibile richiesta di tali requisiti di partecipazione alle gare pubbliche.
Con tale previsione, la stazione appaltante intendeva selezionare, a priori, la partecipazione di concorrenti in possesso di un certo grado di esperienza.
Essa solo se comprovata dall’avere svolto singoli servizi di un rilievo economico giustificava la scelta finale.
Le prestazioni oggetto del precedente affidamento della società ricorrente non corrispondevano, per entità e caratterizzazioni a quello oggetto della controversia.
Di qui l’assenza del servizio di punta analogo a quello di gara, con la conferma della sentenza impugnata.

L’assenza dei requisiti di capacità tecnica ed il provvedimento di revoca

Il Giudice di prime cure aveva statuito in merito alla revoca di un provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La ricorrente, prima classificata, era stata ritenuta priva del requisito di partecipazione relativo al principale servizio analogo richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.
In giurisprudenza è affermato che la determinazione di revoca è connotata dall’interesse pubblico di rivolgersi ad operatori economici affidabili e capaci di portare a termini gli obiettivi programmati negli atti di gara (cfr. T.A.R. Napoli, 4 maggio 2016, n. 2213).
Sul punto è possibile richiamare la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5 del 2010.
La ratio della richiesta di requisiti tecnici è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità (Cons. Stato, 1271/2016).
Sarebbe errato il comportamento di quella stazione appaltante che «aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità».

Iacopo Correa

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner