Shopping Cart

Responsabilità in ambito sanitario: il nuovo ruolo della CTU

L’iter di approvazione definitiva del disegno di legge meglio noto come “Ddl Gelli” è ormai in dirittura d’arrivo; si attendono importanti innovazioni in tema di responsabilità medica. Nel frattempo, il Tribunale di Ragusa sembra aver già provveduto in un certo senso all’utilizzo dei meccanismi da esso contemplati, disponendo con una recente ordinanza la condanna al risarcimento di “danno parentale” proprio sulla base del rito di cui all’art. 702-BIS C.P.C.

La consulenza tecnica d’ufficio può adeguatamente fondare una decisione di condanna al risarcimento dei danni in particolare provocati in occasione dell’esercizio dell’attività medica. Questo è principio, destinato a ridisegnare i confini degli accertamenti probatori nel delicatissimo ambito della responsabilità medica, è stato ribadito da una recente ordinanza del Tribunale di Ragusa.

Il caso

La vicenda prende le mosse dalla morte di un ragazzo originariamente coinvolto in un sinistro stradale. A nulla era valso l’intervento chirurgico, il quale però aveva avuto svolgimento ben 16 ore dopo l’arrivo della vittima in ospedale. E ugualmente vana si era rivelata la scelta adottata nell’immediato dal personale sanitario del Pronto soccorso, cioè il tamponamento dell’emorragia riscontrata attraverso il ricorso a trasfusioni di sacche di sangue. I parenti della vittima si rivolgevano così al Tribunale ragusano, chiedendo il ristoro per il danno da perdita del rapporto parentale subito.

La decisione: il ricorso al  rito sommario di cui all’art. 702-bis c.p.c.

La domanda risarcitoria viene così presentata attivando quel rito sommario di cognizione, introdotto dal Legislatore nel 2009 con la finalità di assicurare ed estendere una forma di tutela sommaria oltre le “strettoie” previste dalla tutela cautelare, e quindi estendere l’operatività di benefici, tra cui la snellezza procedimentale, soprattutto in fase istruttoria.

Ma in questa vicenda il profilo di particolare interesse è rappresentato dall’importante valorizzazione della consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel caso di specie. Precisamente, tale consulenza aveva stabilito -seguendo il criterio di accertamento del “più probabile che non”-  che a fronte di un intervento chirurgico immediato il paziente avrebbe potuto evitare la morte (con una probabilità pari al 65 per cento). Sulla base di questa sola risultanza- quindi, ed è questo l’aspetto centrale, senza dover acquisire ulteriori elementi cognitivi- il giudice Laura Pastacaldi ha pertanto disposto condanna d’urgenza al risarcimento del danno lamentato nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale.

“Ddl Gelli”: novità all’orizzonte

Qual è il legame tra l’ordinanza del Tribunale di Ragusa e quanto si rinviene dalle norme del noto Disegno di legge Gelli? Tra le varie novità che caratterizzano quest’ultimo- tra cui si ricorda anche l’espressa qualificazione della responsabilità medica come extracontrattuale- vi è la previsione, come vera e propria condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria innanzi al giudice civile, della proposizione di ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente (oppure in alternativa il ricorso al procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, Decr. Legislat. 28/2010).

E solo “…ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso di cui all’articolo 702-bis c.p.c.” (art. 8). Emerge pertanto un modus operandi analogo a quello già seguito dal Tribunale ragusano nella vicenda sopra descritta.

Antonio Cimminiello

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner